Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


803
DDL0058-0009
Progetto di legge Camera n. 58 - testo presentato - (DDL12-58)
(suddiviso in 35 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C58. TESTIPDL
...C58.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC58 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
  17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:
    "Art. 9  (Nuove attività industriali - Notifica).
  - 1.  Il fabbricante, prima di dare inizio ad una nuova
  attività industriale rientrante nel campo di applicazione del
  presente decreto, è tenuto alla presentazione della notifica a
  norma degli articoli 4 e 5 secondo le modalità di cui al
  citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31
  marzo 1989.
    2.  Il fabbricante, fermo quanto previsto dai commi 4 e 5
  del presente articolo, può dare inizio alla attività
  industriale trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione alle
  autorità destinatarie della notifica, di cui agli articoli 4 e
  5, di una perizia giurata, redatta da uno o più professionisti
  esperti in materia e iscritti nei competenti albi
  professionali.
 
                               Pag. 9
 
    3.  La perizia giurata da inviare alle medesime autorità
  destinatarie della notifica ed al sindaco, deve attestare:
      a)  la veridicità e la completezza delle
  informazioni;
      b)  la conformità delle misure di sicurezza previste
  alle prescrizioni generali stabilite dai decreti di cui
  all'articolo 12, comma 1;
      c)  la conformità del progetto alle norme contenute
  nei disposti legislativi di cui all'articolo 1 del citato
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo
  1989;
      d)  per quanto non previsto dalle prescrizioni
  generali di cui alla lettera  b)  o dalle norme di cui
  alla lettera  c),  la rispondenza alle più avanzate norme
  di buona tecnica acquisite e consolidate in campo nazionale ed
  internazionale.
    4.  Fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo 19,
  entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, le
  autorità competenti possono dettare le prescrizioni che, ai
  sensi del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, e sulla
  base delle informazioni contenute nella notifica di cui agli
  articoli 4 e 5, sono necessarie a garantire la sicurezza
  dell'impianto; il fabbricante deve adottare tali prescrizioni
  per dare inizio alla attività industriale.  Le prescrizioni
  medesime sono trasmesse al sindaco ai fini di cui al comma
  5.
    5.  Il sindaco provvede sulla agibilità degli impianti
  soltanto dopo che sia decorso il termine di cui al comma 2.  Le
  autorità competenti, nei casi previsti dall'articolo 216 del
  testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto
  27 luglio 1934, n. 1265, dall'articolo 48 del decreto del
  Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e negli
  altri casi in cui l'inizio dell'attività è subordinato al
  rilascio di autorizzazioni, permessi o concessioni, provvedono
  soltanto dopo aver acquisito copia della perizia giurata o
  dell'esito dell'istruttoria con eventuali prescrizioni".
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-58 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0058 TOTPAG=0063 TOTDOC=0035 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=018 PAGFIN=0009 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=005800 00 FASCIDC=12DDL0058 SORTNAV=0005800 000 00000 ZZDDLC58 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati