| 1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Nuove attività industriali - Notifica).
- 1. Il fabbricante, prima di dare inizio ad una nuova
attività industriale rientrante nel campo di applicazione del
presente decreto, è tenuto alla presentazione della notifica a
norma degli articoli 4 e 5 secondo le modalità di cui al
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31
marzo 1989.
2. Il fabbricante, fermo quanto previsto dai commi 4 e 5
del presente articolo, può dare inizio alla attività
industriale trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione alle
autorità destinatarie della notifica, di cui agli articoli 4 e
5, di una perizia giurata, redatta da uno o più professionisti
esperti in materia e iscritti nei competenti albi
professionali.
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3. La perizia giurata da inviare alle medesime autorità
destinatarie della notifica ed al sindaco, deve attestare:
a) la veridicità e la completezza delle
informazioni;
b) la conformità delle misure di sicurezza previste
alle prescrizioni generali stabilite dai decreti di cui
all'articolo 12, comma 1;
c) la conformità del progetto alle norme contenute
nei disposti legislativi di cui all'articolo 1 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo
1989;
d) per quanto non previsto dalle prescrizioni
generali di cui alla lettera b) o dalle norme di cui
alla lettera c), la rispondenza alle più avanzate norme
di buona tecnica acquisite e consolidate in campo nazionale ed
internazionale.
4. Fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo 19,
entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, le
autorità competenti possono dettare le prescrizioni che, ai
sensi del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, e sulla
base delle informazioni contenute nella notifica di cui agli
articoli 4 e 5, sono necessarie a garantire la sicurezza
dell'impianto; il fabbricante deve adottare tali prescrizioni
per dare inizio alla attività industriale. Le prescrizioni
medesime sono trasmesse al sindaco ai fini di cui al comma
5.
5. Il sindaco provvede sulla agibilità degli impianti
soltanto dopo che sia decorso il termine di cui al comma 2. Le
autorità competenti, nei casi previsti dall'articolo 216 del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, dall'articolo 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e negli
altri casi in cui l'inizio dell'attività è subordinato al
rilascio di autorizzazioni, permessi o concessioni, provvedono
soltanto dopo aver acquisito copia della perizia giurata o
dell'esito dell'istruttoria con eventuali prescrizioni".
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