| 1. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:
"Art. 9- bis (Nuove attività industriali -
Dichiarazione). - 1. Il fabbricante, prima di dare inizio
ad una nuova attività industriale rientrante nel campo di
applicazione di cui all'articolo 6, è tenuto alla
presentazione della dichiarazione alla regione o provincia
autonoma territorialmente competente e al prefetto, redatta
secondo le modalità di cui al citato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989 e sottoscritta ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
2. Copia della dichiarazione di nuove attività industriali
deve essere inviata al sindaco e alla unità sanitaria locale
competente per territorio.
3. Il fabbricante, fermo quanto previsto dal comma 4, può
dare inizio all'attività industriale trascorsi sessanta giorni
dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1,
integrata da una ulteriore dichiarazione, sottoscritta con le
medesime modalità, circa la rispondenza del progetto alle
norme contenute nei disposti legislativi di cui all'articolo 1
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
31 marzo 1989, nonché, per quanto non previsto dalle
prescrizioni generali di cui all'articolo 12 della presente
legge, circa la rispondenza alle più avanzate norme di buona
tecnica acquisite e consolidate in campo nazionale ed
internazionale.
4. Fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo 16,
entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo la
regione, sentiti l'ispettore regionale o interregionale dei
vigili del fuoco, il comandante provinciale dei vigili del
fuoco, il rappresentante dei comuni interessati e dell'unità
sanitaria locale competente per territorio, il direttore del
dipartimento regionale dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), può dettare le
motivate prescrizioni necessarie a garantire
Pag. 11
la sicurezza degli impianti, che devono essere adottate
dal fabbricante prima di dare inizio alle attività
industriali, e ne dà comunicazione al sindaco e alle unità
sanitarie locali competenti per territorio.
5. Le autorità competenti, nei casi previsti dall'articolo
216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dall'articolo 48 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e negli
altri casi in cui l'inizio dell'attività è subordinata al
rilascio di autorizzazioni, permessi o concessioni, provvedono
dopo aver acquisito copia della dichiarazione, integrata da
quanto previsto dal comma 3 del presente articolo o dall'esito
dell'istruttoria regionale con eventuali prescrizioni, come
definito dal comma 2 dell'articolo 16".
| |