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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


804
DDL0058-0010
Progetto di legge Camera n. 58 - testo presentato - (DDL12-58)
(suddiviso in 35 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C58. TESTIPDL
...C58.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 10 Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC58 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della
  Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:
    "Art. 9- bis (Nuove attività industriali -
  Dichiarazione). -  1.  Il fabbricante, prima di dare inizio
  ad una nuova attività industriale rientrante nel campo di
  applicazione di cui all'articolo 6, è tenuto alla
  presentazione della dichiarazione alla regione o provincia
  autonoma territorialmente competente e al prefetto, redatta
  secondo le modalità di cui al citato decreto del Presidente
  del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989 e sottoscritta ai
  sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio
  1968, n. 15.
    2.  Copia della dichiarazione di nuove attività industriali
  deve essere inviata al sindaco e alla unità sanitaria locale
  competente per territorio.
    3.  Il fabbricante, fermo quanto previsto dal comma 4, può
  dare inizio all'attività industriale trascorsi sessanta giorni
  dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1,
  integrata da una ulteriore dichiarazione, sottoscritta con le
  medesime modalità, circa la rispondenza del progetto alle
  norme contenute nei disposti legislativi di cui all'articolo 1
  del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
  31 marzo 1989, nonché, per quanto non previsto dalle
  prescrizioni generali di cui all'articolo 12 della presente
  legge, circa la rispondenza alle più avanzate norme di buona
  tecnica acquisite e consolidate in campo nazionale ed
  internazionale.
    4.  Fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo 16,
  entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo la
  regione, sentiti l'ispettore regionale o interregionale dei
  vigili del fuoco, il comandante provinciale dei vigili del
  fuoco, il rappresentante dei comuni interessati e dell'unità
  sanitaria locale competente per territorio, il direttore del
  dipartimento regionale dell'Istituto superiore per la
  prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), può dettare le
  motivate prescrizioni necessarie a garantire
 
                              Pag. 11
 
  la sicurezza degli impianti, che devono essere adottate
  dal fabbricante prima di dare inizio alle attività
  industriali, e ne dà comunicazione al sindaco e alle unità
  sanitarie locali competenti per territorio.
    5.  Le autorità competenti, nei casi previsti dall'articolo
  216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
  decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dall'articolo 48 del decreto
  del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e negli
  altri casi in cui l'inizio dell'attività è subordinata al
  rilascio di autorizzazioni, permessi o concessioni, provvedono
  dopo aver acquisito copia della dichiarazione, integrata da
  quanto previsto dal comma 3 del presente articolo o dall'esito
  dell'istruttoria regionale con eventuali prescrizioni, come
  definito dal comma 2 dell'articolo 16".
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-58 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0058 TOTPAG=0063 TOTDOC=0035 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=001 PAGFIN=0011 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=005800 00 FASCIDC=12DDL0058 SORTNAV=0005800 000 00000 ZZDDLC58 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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