| 1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"3- bis. L'informazione alla popolazione prevista dal
comma 3 deve essere attuata rendendo pubblicamente disponibili
le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire
in caso di incidente. Tali informazioni ripetute ed aggiornate
ad intervalli regolari devono essere pubblicizzate senza che
la popolazione residente nei territori che possono essere
colpiti da incidente rilevante debba farne richiesta.
3- ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma
3- bis, l'informazione di cui al comma 3, deve essere,
altresì, fornita tramite la "scheda di informazione" di cui
all'allegato V- ter entro e non oltre sessanta giorni
dalle richieste della popolazione e delle associazioni di
protezione ambientale di interesse nazionale, riconosciute
tali ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349".
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