| 1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"2- bis. Il Ministro dell'ambiente provvede, con
proprio decreto, ad individuare, tra gli stabilimenti ove
esistono impianti sottoposti sia ad obblighi di notifica che
di dichiarazione, quelli per i quali si svolgerà una unica
istruttoria ai sensi dell'articolo 18, dandone comunicazione
al fabbricante, alla regione, al comune e all'unità sanitaria
locale competenti per territorio".
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