| 1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
seguente:
"Art. 14 (Organi tecnici). - 1.
Nell'istruttoria di cui all'articolo 18 devono essere
acquisiti, per quanto di rispettiva
Pag. 13
competenza, i pareri dei seguenti organi tecnici:
a) l'Istituto superiore di sanità (ISS);
b) l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL);
c) il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nei
suoi istituti specialistici;
d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Devono inoltre essere acquisiti i pareri dei seguenti
organi consultivi:
a) la commissione istituita dal Ministro della
sanità con decreto 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30
dicembre 1985, per gli aspetti relativi ai problemi
territoriali;
b) il comitato di coordinamento delle attività in
materia di sicurezza nel settore industriale, istituito con il
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18
dicembre 1985, per gli aspetti relativi ai piani di emergenza
esterni".
2. L'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è abrogato.
| |