| 1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
seguente:
"Art. 16 (Compiti delle regioni e delle province
autonome). - 1. Le regioni e le province autonome:
a) ricevono la notifica di cui agli articoli 4 e 9
e partecipano all'istruttoria come definita dall'articolo
18;
b) ricevono e svolgono l'istruttoria sulle
dichiarazioni di cui all'articolo 6 e sui progetti di nuovi
impianti di cui all'articolo 9, in modo conforme a quanto
stabilito dal comma 2 del presente articolo;
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c) definiscono eventuali prescrizioni aggiuntive o
modificative ed i tempi entro i quali il fabbricante è tenuto
ad adeguarsi ovvero debbano essere respinte le domande
relativamente a nuovi impianti, motivando le decisioni assunte
in riferimento alle norme generali di sicurezza previste
dall'articolo 12, comma 1, del presente decreto o dal citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo
1989, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti
riferite a specifiche ed individuate esigenze connesse al caso
concreto;
d) chiedono, relativamente agli impianti di cui
alle lettere a) e b), eventuali informazioni
supplementari, che il fabbricante è tenuto ad inviare entro
trenta giorni e svolgono ispezioni tramite funzionari nominati
ufficiali di polizia giudiziaria e muniti di documento di
riconoscimento;
e) le ispezioni di cui alla lettera d)
possono essere svolte anche in forma collegiale con i
rappresentanti degli enti locali e degli organismi pubblici
interessati;
f) trasmettono la dichiarazione del fabbricante,
corredata con le eventuali prescrizioni di cui alla lettera
c), alle autorità competenti a rilasciare autorizzazioni
o concessioni per l'esercizio dell'attività industriale;
g) comunicano al Ministero della sanità e al
Ministero dell'ambiente i risultati dell'esame di cui alla
lettera c), ai fini della predisposizione
dell'inventario nazionale delle attività industriali a rischio
di incidente rilevante;
h) vigilano affinché il fabbricante soggetto
all'obbligo di notifica o di dichiarazione nell'esercizio
dell'attività industriale mantenga costantemente le misure di
sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti.
2. Per lo svolgimento dell'istruttoria di cui al comma 1,
le regioni e le province autonome possono:
a) nominare un responsabile dell'istruttoria,
scelto tra i funzionari della
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carriera direttiva o dirigenziale della pubblica
amministrazione, degli enti locali, degli istituti o enti
pubblici o servizi territoriali o multizonali delle unità
sanitarie locali, con certificate competenze in materia,
dandone immediata comunicazione al fabbricante;
b) convocare apposite conferenze di servizio con la
partecipazione del sindaco, dell'unità sanitaria locale
competente per territorio, del dipartimento periferico
dell'ISPESL, dell'ispettorato regionale e dei comandanti
provinciali dei vigili del fuoco e dei rappresentanti delle
altre amministrazioni competenti per esaminare le
dichiarazioni di cui alla lettera b) del comma 1 e le
eventuali informazioni supplementari di cui alla lettera
d) del medesimo comma 1;
c) formalizzare le conclusioni dell'istruttoria
entro centottanta giorni, dandone comunicazione al fabbricante
ed alle amministrazioni competenti. In caso di conclusioni
positive, salvo eventuali prescrizioni aggiuntive od
integrative, le amministrazioni sono tenute al rilascio delle
autorizzazioni, visti, pareri e concessioni entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento delle conclusioni;
d) adottare, decorso inutilmente il termine di cui
alla lettera c), provvedimenti sostitutivi con decreto
del presidente della giunta regionale, su richiesta del
fabbricante, che dichiari il pieno rispetto delle prescrizioni
e delle misure di sicurezza stabilite dal citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989 e delle
eventuali prescrizioni modificative o integrative definite
dall'istruttoria regionale".
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