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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


809
DDL0058-0015
Progetto di legge Camera n. 58 - testo presentato - (DDL12-58)
(suddiviso in 35 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C58. TESTIPDL
...C58.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC58 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 16 del decreto del Presidente della
  Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
  seguente:
    "Art. 16  (Compiti delle regioni e delle province
  autonome).  - 1.  Le regioni e le province autonome:
        a)  ricevono la notifica di cui agli articoli 4 e 9
  e partecipano all'istruttoria come definita dall'articolo
  18;
        b)  ricevono e svolgono l'istruttoria sulle
  dichiarazioni di cui all'articolo 6 e sui progetti di nuovi
  impianti di cui all'articolo 9, in modo conforme a quanto
  stabilito dal comma 2 del presente articolo;
 
                              Pag. 14
 
        c)  definiscono eventuali prescrizioni aggiuntive o
  modificative ed i tempi entro i quali il fabbricante è tenuto
  ad adeguarsi ovvero debbano essere respinte le domande
  relativamente a nuovi impianti, motivando le decisioni assunte
  in riferimento alle norme generali di sicurezza previste
  dall'articolo 12, comma 1, del presente decreto o dal citato
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo
  1989, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti
  riferite a specifiche ed individuate esigenze connesse al caso
  concreto;
        d)  chiedono, relativamente agli impianti di cui
  alle lettere  a)  e  b),  eventuali informazioni
  supplementari, che il fabbricante è tenuto ad inviare entro
  trenta giorni e svolgono ispezioni tramite funzionari nominati
  ufficiali di polizia giudiziaria e muniti di documento di
  riconoscimento;
        e)  le ispezioni di cui alla lettera  d)
  possono essere svolte anche in forma collegiale con i
  rappresentanti degli enti locali e degli organismi pubblici
  interessati;
        f)  trasmettono la dichiarazione del fabbricante,
  corredata con le eventuali prescrizioni di cui alla lettera
  c),  alle autorità competenti a rilasciare autorizzazioni
  o concessioni per l'esercizio dell'attività industriale;
        g)  comunicano al Ministero della sanità e al
  Ministero dell'ambiente i risultati dell'esame di cui alla
  lettera  c),  ai fini della predisposizione
  dell'inventario nazionale delle attività industriali a rischio
  di incidente rilevante;
        h)  vigilano affinché il fabbricante soggetto
  all'obbligo di notifica o di dichiarazione nell'esercizio
  dell'attività industriale mantenga costantemente le misure di
  sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti.
    2.  Per lo svolgimento dell'istruttoria di cui al comma 1,
  le regioni e le province autonome possono:
        a)  nominare un responsabile dell'istruttoria,
  scelto tra i funzionari della
 
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  carriera direttiva o dirigenziale della pubblica
  amministrazione, degli enti locali, degli istituti o enti
  pubblici o servizi territoriali o multizonali delle unità
  sanitarie locali, con certificate competenze in materia,
  dandone immediata comunicazione al fabbricante;
        b)  convocare apposite conferenze di servizio con la
  partecipazione del sindaco, dell'unità sanitaria locale
  competente per territorio, del dipartimento periferico
  dell'ISPESL, dell'ispettorato regionale e dei comandanti
  provinciali dei vigili del fuoco e dei rappresentanti delle
  altre amministrazioni competenti per esaminare le
  dichiarazioni di cui alla lettera  b)  del comma 1 e le
  eventuali informazioni supplementari di cui alla lettera
  d)  del medesimo comma 1;
        c)  formalizzare le conclusioni dell'istruttoria
  entro centottanta giorni, dandone comunicazione al fabbricante
  ed alle amministrazioni competenti.  In caso di conclusioni
  positive, salvo eventuali prescrizioni aggiuntive od
  integrative, le amministrazioni sono tenute al rilascio delle
  autorizzazioni, visti, pareri e concessioni entro sessanta
  giorni dalla data di ricevimento delle conclusioni;
        d)  adottare, decorso inutilmente il termine di cui
  alla lettera  c),  provvedimenti sostitutivi con decreto
  del presidente della giunta regionale, su richiesta del
  fabbricante, che dichiari il pieno rispetto delle prescrizioni
  e delle misure di sicurezza stabilite dal citato decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989 e delle
  eventuali prescrizioni modificative o integrative definite
  dall'istruttoria regionale".
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-58 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0058 TOTPAG=0063 TOTDOC=0035 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=023 PAGFIN=0015 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=005800 00 FASCIDC=12DDL0058 SORTNAV=0005800 000 00000 ZZDDLC58 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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