| 1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
seguente:
"Art. 18 (Istruttoria). - 1. L'istruttoria
sulle attività industriali, di cui all'articolo 4, è svolta
presso il Ministero dell'ambiente
Pag. 16
che fornisce il supporto tecnico, organizzativo e
ausiliario ai responsabili dell'istruttoria stessa.
2. Il Ministro dell'ambiente designa, tra i funzionari
della qualifica direttiva o dirigenziale della pubblica
amministrazione, degli istituti ed enti pubblici, dei servizi
territoriali e multizonali delle unità sanitarie locali, con
certificate competenze in materia di sicurezza delle
installazioni industriali o delle valutazioni di rischio di
incidenti, il responsabile di ciascuna istruttoria, e ne dà
immediata comunicazione al fabbricante.
3. Il responsabile dell'istruttoria trasmette
immediatamente il rapporto di sicurezza, eventualmente
corredato dalla perizia giurata prevista dall'articolo 9,
comma 2, agli organi tecnici di cui all'articolo 14, e adotta
ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento del rapporto di
sicurezza il responsabile dell'istruttoria, gli enti
destinatari della notifica di cui al comma 3 dell'articolo 4
nonché gli organi di cui al comma 3 del presente articolo,
possono richiedere al fabbricante ulteriori informazioni che
risultino necessarie dall'esame di tutta la documentazione
trasmessa, dandone comunicazione al responsabile
dell'istruttoria.
5. Il fabbricante è tenuto a fornire le informazioni entro
i successivi trenta giorni.
6. Entro centocinquanta giorni dalla designazione, il
responsabile dell'istruttoria acquisisce le valutazioni degli
organi tecnici attraverso una conferenza di servizio alla
quale partecipano i rappresentanti delle regioni, dei comuni
interessati e degli organi consultivi di cui all'articolo 14,
nonché l'ispettore regionale o interregionale dei vigili del
fuoco e il comandante provinciale competenti per territorio;
ne raccoglie le valutazioni a verbale e compila una relazione
conclusiva contenente tutte le valutazioni ed i pareri emessi
durante l'istruttoria da trasmettere entro i successivi trenta
giorni al Ministero dell'ambiente ed al Ministero della
sanità.
Pag. 17
7. La relazione conclusiva può approvare il rapporto di
sicurezza inviato dal fabbricante, può approvarlo indicando
misure di sicurezza integrative o modificative ed i tempi
entro i quali debbono essere obbligatoriamente adottate oppure
può respingerlo per grave inadeguatezza, motivando in ogni
caso la decisione, con riferimento alle norme generali di
sicurezza previste dall'articolo 12, comma 1, ovvero ad altre
norme vigenti.
8. Nel caso in cui le amministrazioni interessate ovvero
gli organi tecnici di cui all'articolo 14 regolarmente
convocati non abbiano partecipato alla conferenza di servizio
o vi abbiano partecipato tramite rappresentanti privi della
competenza ad esprimere definitivamente la volontà o parere,
il responsabile dell'istruttoria indice, entro i successivi
trenta giorni, una seconda conferenza per l'acquisizione della
valutazione dei pareri non espressi, all'esito della quale
provvede comunque alla compilazione della relazione conclusiva
prevista dal comma 7, segnalando la mancata partecipazione
delle amministrazioni interessate ovvero la mancata
acquisizione dei pareri e delle valutazioni degli organi
competenti".
| |