| 1. Il fabbricante è esentato dall'obbligo della
dichiarazione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, come modificato dall'articolo 5 della
presente legge, qualora la quantità di ogni singola sostanza
sia inferiore:
a) ad un quinto delle rispettive quantità indicate
nell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1988, n. 175, per le sostanze ivi elencate,
ricomprese nell'allegato IV al medesimo decreto, o comunque
non superiore alle quantità indicate per le sostanze elencate
nell'allegato II, prima colonna, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, come sostituito
dalla presente legge;
b) per le altre classi di sostanze ricomprese
nell'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica n.
175 del 1988:
1) a 0,2 chilogrammi per le sostanze cancerogene, molto
tossiche o tossiche;
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2) a 100 chilogrammi per le sostanze molto tossiche;
3) a 1.000 chilogrammi per le sostanze tossiche;
4) a 1.000 chilogrammi per le sostanze capaci di
esplodere;
5) a 1.000 chilogrammi per le sostanze comburenti.
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