| 1. I laboratori di ricerca che non svolgono attività di
produzione pilota di attività industriale, posti ad una
distanza superiore a 500 metri rispetto ad impianti e depositi
di attività industriali, sono esenti dall'obbligo di
dichiarazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato
dall'articolo 5 della presente legge, fatti salvi gli
adempimenti previsti dall'articolo 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, come modificato
dall'articolo 2 della presente legge, per i quali si deve
provvedere attraverso una autoanalisi.
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