| 1. Il fabbricante è tenuto ad effettuare, secondo le
modalità di cui al capitolo 2 dell'allegato III al citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo
1989, le analisi idonee ad identificare i tipi di incidenti,
definire le quantità di materia e di energia che possono
essere rilasciate in caso di incidente, nonché le conseguenze
immediate e differite degli eventi identificati sui
lavoratori, sulla popolazione e sull'ambiente, qualora la
quantità di ogni singola sostanza sia:
a) più del 60 per cento delle quantità di soglia di
cui all'allegato III al decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, per complesso di impianti e
depositi connessi;
b) oppure più del 35 per cento delle quantità di
soglia definite nella seconda
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colonna dell'allegato II al decreto del Presidente della
Repubblica n. 175 del 1988, come sostituito dalla presente
legge, per complesso di depositi separati;
c) oppure più di 0,6 chilogrammi di sostanze
cancerogene, molto tossiche o tossiche;
d) oppure più di 500 chilogrammi di sostanze molto
tossiche;
e) oppure più di 5.000 chilogrammi di sostanze
tossiche;
f) oppure più di 3.000 chilogrammi di sostanze
capaci di esplodere;
g) oppure più di 5.000 chilogrammi di sostanze
comburenti.
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