| 1. Il fabbricante, nella notifica o nella dichiarazione
indica altresì le modalità con le quali ha provveduto
all'informazione e all'addestramento dei lavoratori, con
particolare riguardo, oltre a quanto previsto dall'articolo 8
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo
1989, anche alle modalità di informazione dei lavoratori e di
coloro che hanno accesso al luogo per motivi di lavoro, e le
modalità di distribuzione della "scheda di informazione" di
cui all'allegato V- ter del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come introdotto dalla
presente legge, limitatamente alle sezioni delle parti A, B e
C indicate nella lettera d bis) del comma 1 dell'articolo
5 del citato decreto, come introdotta dall'articolo 4 della
presente legge.
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