| 1. Per le attività finalizzate alla prevenzione dei rischi
di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni,
la dotazione organica complessiva di cui alle tabelle A e B
allegate alla legge 8 luglio 1989, n. 349, e successive
modificazioni, è aumentata di 110 unità.
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2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
emanato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede alla
organizzazione degli uffici ed alla assegnazione del personale
per le finalità di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 3.000 milioni per il 1994 e in lire
5.000 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il
1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
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