| 1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 15 della
legge 28 agosto 1989, n. 305, è sostituito dal seguente: "Per
le attività finalizzate alla prevenzione dei rischi di
incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni,
il Ministro dell'ambiente attribuisce ai responsabili
dell'istruttoria nominati ai sensi dell'articolo 18 del citato
decreto del Presidente della Repubblica, una specifica
indennità per ciascuna istruttoria, il cui importo, da
erogarsi alle conclusioni dell'istruttoria, è determinato con
decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro
dell'ambiente".
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 15,
comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, valutato in lire 1.000
milioni per il 1994 e in lire 3.000 milioni annui a decorrere
dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per il 1994, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
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