| 1. Per far fronte alle incombenze derivanti dalle attività
stabilite dalla presente legge, la dotazione organica
dell'ISPESL è aumentata di 20 unità di personale, di cui
almeno la metà aventi i requisiti per l'inquadramento nelle
qualifiche di ricercatore o tecnologo.
2. All'onere relativo all'attuazione di quanto previsto al
comma 1, pari a lire 1.000 milioni annui, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il personale di cui al comma 1 è assunto in via di
urgenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti in
materia di assunzioni nel pubblico impiego.
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