| 1. Per far fronte alle incombenze derivanti dalle attività
stabilite dalla presente legge, la dotazione organica
dell'Istituto superiore di sanità di cui alla tabella B
allegata alla legge 7 agosto 1973, n. 519, è aumentata di 20
unità di personale, di cui almeno la metà aventi i requisiti
per l'inquadramento nelle qualifiche di ricercatore o
tecnologo.
2. All'onere relativo all'attuazione di quanto previsto al
comma 1, pari a lire 1.000 milioni annui, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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4. Il personale di cui al comma 1 è assunto in via di
urgenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti in
materia di assunzioni nel pubblico impiego.
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