| 1. Per far fronte alle incombenze derivanti dalle attività
stabilite dalla presente legge il Ministero dell'interno è
autorizzato ad assumere 52 unità di personale da inquadrare
nel profilo di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e da ripartire fra le regioni secondo le
necessità. L'organico di tale profilo così come risultante
dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 5
dicembre 1988, n. 521, è pertanto incrementato del predetto
numero di unità di personale.
2. All'onere relativo all'attuazione di quanto previsto al
comma 1, pari a lire 2.000 milioni annui, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il personale di cui al comma 1 è assunto in via di
urgenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti in
materia di assunzioni nel pubblico impiego.
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