| 1. Per far fronte alle prescrizioni ed ai compiti
individuati dall'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito
dall'articolo 13 della presente legge, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad
assumere fino a 200 unità di personale, ripartite dal
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Ministro dell'ambiente in proporzione alle dichiarazioni
risultanti in ogni regione ai sensi dell'articolo 7 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. All'onere relativo alla previsione di cui al comma 1 le
regioni e le province autonome fanno fronte con un
trasferimento di 5.000 milioni di lire, ripartito secondo i
medesimi criteri di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'applicazione della previsione
di cui al comma 2, pari a lire 5.000 milioni annui, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.
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