| 1. Per la predisposizione della banca dati di competenza
del Ministero dell'ambiente, di cui alla lettera d) del
comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni,
è stanziata la somma di lire 5.000 milioni, da imputare sul
programma "Sistema informativo nazionale ambientale" (SINA),
di cui al capitolo 4, sezione terza, della deliberazione del
CIPE del 3 agosto 1990 recante "Programma triennale 1989-91
per la tutela ambientale", pubblicato nel supplemento
ordinario n. 58 alla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8
settembre 1990.
2. Per la realizzazione dei software di cui al comma
1 sono abilitati a presentare offerte consorzi pubblici e
privati nonché, in forma singola od associata, qualificate
imprese e associazioni ambientaliste riconosciute dal
Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge
8 luglio 1986, n. 349.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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