| Le disposizioni del presente allegato si applicano al
deposito di sostanze e/o preparati pericolosi in qualsiasi
luogo, impianto, edificio, costruzione o terreno, isolato o
situato in uno stabilimento, che siano luoghi, utilizzati come
depositi, escluso il caso in cui il deposito sia connesso ad
uno degli impianti di cui all'allegato I e le sostanze in
questione siano elencate nell'allegato III.
Le quantità indicate nelle parti I e II si riferiscono a
ciascun deposito o gruppo di depositi appartenenti allo stesso
produttore, qualora la distanza tra i depositi non sia
sufficiente ad evitare, in circostanze prevedibili, un
aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso
queste quantità si applicano a ciascun gruppo di depositi
appartenenti allo stesso produttore, qualora la distanza tra i
depositi sia inferiore a 500 metri.
Le quantità da prendere in considerazione sono le
quantità massime che sono immagazzinate o possono essere
immagazzinate nel deposito in qualsiasi momento.
Parte I
SOSTANZE INDICATE
Nel caso in cui una sostanza (o gruppo di sostanze)
elencata nella parte I è inclusa anche in una categoria della
parte II, si applicano le quantità indicate nella parte I.
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PARTE II
CATEGORIE DI SOSTANZE E PREPARATI NON SPECIFICAMENTE INDICATI
NELLA PARTE I
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