Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


829
DDL0058-0035
Progetto di legge Camera n. 58 - testo presentato - (DDL12-58)
(suddiviso in 35 Unità Documento)
Unità Documento n.35 (che inizia a pag.35 dello stampato)
...C58. TESTIPDL
...C58.
Pag. 35 Annesso C (articolo 18) ALLEGATO V- ter. SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE (parte "A")
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZAL ZZDDLC58 ZZ12 ZZPR
  Informazioni:
  da fornire ai cittadini ed ai lavoratori in attuazione del
  decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 e del
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo
  1989 (che hanno recepito la "Direttiva Seveso", CEE
  501/82):
      tipo di processo produttivo secondo l'allegato I;
      sostanze presenti e le loro quantità in ordine di
  grandezza secondo gli allegati II, III e IV;
      rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e
  l'ambiente;
      conclusioni sul rapporto di sicurezza e le misure
  integrative di cui all'articolo 19;
      misure di sicurezza e le norme di comportamento da
  seguire in caso di incidente.
                      ...  (omissis) ...
 
                              Pag. 36
 
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         NOTE ESPLICATIVE ALLE SEZIONI DELLA PARTE A
  Sezione 1A: Ente compilatore.
        L'obbligo di informazione spetta ai sindaci; nulla
  vieta che i sindaci, soprattutto dei piccoli centri, possano
  chiedere l'ausilio tecnico di altri settori della pubblica
  amministrazione (USL, Vigili del fuoco, assessorati regionali,
  ecc.).
      Il numero progressivo è utile al riconoscimento
  dell'impianto; tale numero è costituito da:
        due lettere = sigla della provincia;
        cinque lettere = prime cinque lettere del comune (o
  numero di cap);
        quattro cifre = determinazione dell'azienda;
        tre cifre = determinazione del singolo impianto
  aziendale.
      In questo modo, nuovi impianti in un'azienda non
  modificano la prima parte del numero e consentono elaborazioni
  statistiche.
  Sezione 2A: L'impianto.
        Sono riportate:
        la classe di appartenenza dell'impianto, secondo il
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo
  1989 (definita:
          A = aziende sottoposte ad obbligo di notifica;
          B1 = sottoposte ad obbligo di dichiarazione
  "completa";
          C = sottoposte ai controlli di legge, ma non
  all'invio di documentazione);
        la data di compilazione della scheda;
        l'ubicazione dell'impianto e la ragione sociale
  dell'azienda.
  Sezione 3A: Evidenzia i riferimenti informativi della
  PA.
        Riporta:
        l'Ente, che deve dare le ulteriori informazioni o
  spiegazioni ai cittadini;
        l'Ente deputato al primo intervento di controllo (in
  generale le USL);
 
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        l'Ente incaricato dell'intervento di emergenza (in
  specifico le prefetture).
      Le specifiche sono essenziali per indicare gli Enti
  preposti, cui i cittadini possono rivolgersi per chiedere
  informazioni o comunicare notizie.
      Non vengono riportati i nominativi dei responsabili
  aziendali, che comunque devono essere noti alle PA.
  Sezione 4A: Tipo di depositi e sostanze presenti.
        Riporta:
        il tipo di attività dell'impianto definita, secondo
  l'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n.
  175 del 1988, con una sintetica descrizione del processo;
        la classe di rischio A, B1, B2, C (come da sezione
  2A);
        i depositi separati e la quantità delle sostanze
  presenti secondo l'allegato II del decreto del Presidente
  della Repubblica n. 175 del 1988;
        le sostanze presenti, con numero e quantità, secondo
  l'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica n.
  175 del 1988 e/o il decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri 31 marzo 1989;
        il numero delle altre sostanze pericolose (di cui
  all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica n.
  175 del 1988): il loro elenco, con relative quantità e
  caratteristiche, viene (per comodità di lettura) rinviato alle
  schede delle singole sostanze di cui alla parte B della
  scheda.
  Sezione 5A:  Schematizza il tipo di rischio.
  Sezione 6A:  Evidenzia la tipologia del rischio e le
  misure di prevenzione e sicurezza adottate.
        Tipo di rischio:
        ad esempio: liberazione di sostanze tossiche per
  ingestione / inalazione / contatto; irraggiamento (sfera di
  fuoco); onde d'urto (rottura vetri); ecc.;
        riportare le misure di prevenzione e sicurezza adottate
  (esempio: sistemi di allarme automatico e di arresto di
  sicurezza; serbatoi di contenimento; barriere antincendio ecc.
  (come da rif. par. 3 decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri 31 marzo 1989);
        specificare le conclusioni delle istruttorie della
  Pubblica amministrazione e le eventuali misure di sicurezza
  aggiuntive dettate.
 
                              Pag. 42
 
  Sezione 7A:
  Mezzi di segnalazione di incidente.
        Sono i primi segnali di pericolo che devono essere
  immediatamente attivati per avvisare i cittadini.
  Comportamento da seguire.
        Al primo avviso i cittadini devono sapere come
  comportarsi (a volte comportamenti errati aumentano le
  conseguenze).
      In generale è opportuno: non lasciare l'abitazione,
  fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le
  indicazioni date dalle autorità competenti.
      Tuttavia in casi specifici sono necessari ulteriori o
  diverse modalità di comportamento che devono essere
  segnalate.
  Mezzi di comunicazione previsti.
        Sono i mezzi che in loco risultano accessibili
  immediatamente ed alla maggioranza della collettività per le
  comunicazioni date dalle autorità pubbliche competenti
  (esempio: radio locale, TV locale, altoparlanti, ecc.).
  Presidi di pronto soccorso.
        Sono quelli attivati dalle prefetture e dalle autorità
  circa il piano di emergenza, esempio: intervento Vigili del
  fuoco, Protezione civile e forze dell'ordine; allerta di
  ambulanze ed ospedali, blocco e incanalamento del traffico,
  ecc.
 
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                    SCHEDA DI INFORMAZIONE
               SUI RISCHI D'INCIDENTE RILEVANTE
                         (parte "B")
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                      ...  (omissis) ...
 
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                      ...  (omissis) ...
 
                              Pag. 46
 
                    SCHEDA DI INFORMAZIONE
               SUI RISCHI D'INCIDENTE RILEVANTE
                         (parte "C")
                      ...  (omissis) ...
 
                              Pag. 47
 
                      ...  (omissis) ...
 
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                      ...  (omissis) ...
 
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                NOTE ALLE SEZIONI DELLA SCHEDA
             DI INFORMAZIONE SUI RISCHI RILEVANTI
  (parti "B" e "C": informazioni per i cittadini ed i
                         lavoratori)
  PARTE B
  Nota Sezione B1: Ente compilatore.
        Riporta l'Ente Compilatore, come da Sezione A1;
  riporta inoltre il numero progressivo per l'immediato
  riconoscimento dell'impianto.
  Nota Sezione B2: Sostanza.
      Sostanza/Codice aziendale. - Nome e sigla con la quale la
  sostanza è comunemente conosciuta.
      Data di compilazione. - Serve come riferimento per
  l'aggiornamento periodico delle schede.  L'aggiornamento è
  importante poiché l'evoluzione delle conoscenze in campo
  tecnologico è molto veloce.
      Utilizzazione. - Le condizioni di rischio sono spesso
  differenti, e di molto, a seconda le modalità con le quali
  viene utilizzata; sulla scheda dovranno essere riportati i
  tipi di utilizzo e i rischi/precauzioni per ognuno di essi.
  Esempio:  intermedio:  prodotto che si forma in una fase
  del processo (ciclo produttivo) e che può essere trasformato
  direttamente o indirettamente in prodotto finito;
  solvente:  è utilizzato per facilitare una reazione
  chimica od il trasferimento di un prodotto (generalmente
  solido) o per facilitare la purificazione di un prodotto dai
  sottoprodotti che lo accompagnano.
      N.B. - L'utilizzazione di una sostanza quale solvente
  necessita di precauzioni poiché i solventi, in generale, sono
  volatili e presentano seri rischi di infiammabilità.
      Casella vuota: serve ad identificare un'utilizzazione
  diversa dalle precedenti; esempio:  additivi:  componenti
  che, aggiunte in modesta quantità, conferiscono miglioramenti
  delle qualità richieste (colore, resistenza, ecc.).
      Prodotti secondari/impurezze: presenti come sottoprodotto
  di reazione.
      N.B. - Importanti ai fini dei rischi/prevenzione poiché
  possono essere sostanze di per sé pericolose in modeste
  quantità ed inoltre possono aumentare di molto la propria
  presenza in determinate condizioni (anche accidentali) di
  reazione per esempio clouro di vinile monomero nel PVC oppure
  la diossina che, nella lavorazione del triclorofenolo, può
  diventare prodotto principale.
  Nota Sezione B3: Identificazione.
      Identificazione. - Comprende tutti i dati utili ad
  identificare con assoluta precisione la sostanza, al di là del
  nome diverso con il quale può essere chiamata.
 
                              Pag. 50
 
      Nome chimico. - Nome attribuito in base alla formula
  chimica, sulla base di un criterio stabilito a livello
  internazionale nomenclatura (IUPAC).
      Nomi commerciali e sinonimi. - La stessa sostanza può
  essere conosciuta con nomi differenti o con sinonimi (esempio:
  toluene/toluolo).  In questa casella devono essere riportati
  tutti i nomi ed in particolare la sigla con la quale viene
  comunemente identificata in azienda.
      Numenclatura Chemical Abstract. - Corrisponde al nome
  chimico in inglese.
      Numero di registro CAS. - Quasi tutte le sostanze
  conosciute sono individuate dal Chemical Abstract (C.A.),
  tramite un numero che ne facilita la consultazione.
      N.B.: Il C.A. è una raccolta delle principali
  pubblicazioni e brevetti di argomento scientifico nel campo
  chimico; il numero ed il riferimento al C.A. consentono la
  sicura identificazione delle sostanze a livello
  internazionale.
      Numero CEE. - E' il numero definito a livello CEE.
      Numero 175. - Identifica il numero della sostanza secondo
  il DPR 175/88.
      Peso molecolare. - Somma dei pesi degli atomi che
  costituiscono la sostanza.
      Formula bruta. - Indica da quali e quanti atomi è
  costituita la sostanza.
      Formula di struttura. - Indica graficamente il modo in
  cui sono legati gli atomi nella sostanza; consente
  l'identificazione a differenza della formula bruta, che può
  essere eguale per più sostanze, tra loro molto diverse.
  Nota Sezione B4: Caratteristiche chimico-fisiche.
      Stato fisico. - Liquido/solido liquido/gassoso alle
  normali condizioni e nelle diverse fasi di lavorazione (la
  pericolosità può variare di molto).
      Colore. - Utile a volte per identificazioni visive.
      Odore. - Caratteristica che può servire ad identificare
  le sostanze.  Non è mai consigliabile annusare sostanze ignote
  o non perfettamente conosciute.  A volte può essere importante
  saper riconoscere le sostanze (il naso è ancora un buon mezzo
  di difesa) per evidenziare
 
                              Pag. 51
 
  sostanze nell'ambiente di lavoro (basti pensare al gas
  di città nelle case).  Occorre tener però conto di due
  fattori:
        1) l'odore non è schematicamente correlabile alla
  tossicità (L'ossido di carbonio è inodore);
        2) la percepibilità dell'odore di molte sostanze
  avviene a livelli di concentrazione nell'aria superiori alle
  soglie di tossicità (TLV), inoltre l'assuefazione all'odore fa
  aumentare notevolmente la soglia olfattiva (cioè si sente solo
  a concentrazioni più alte).
      Solubilità in acqua/solventi organici. - Dati utili per
  chi deve manipolare le sostanze (es. toglierla da un
  reattore).  Sono dati importanti di penetrazione corporea:
  tanto più una sostanza è solubile nei grassi (liposolubile)
  tanto più facilmente supera la barriera della pelle e le
  barriere interne delle membrane cellulari.
      Densità. - Evidenzia se la sostanza è più leggera o più
  pesante dell'acqua (la cui densità è = 1).  Se la sostanza non
  è miscibile in acqua, affonda se ha densità superiore a 1 (es.
  olio), galleggia se inferiore a 1 (es. tetracloruro di
  carbonio).
      Densità vapori. - Essendo aria = 1, questo dato evidenzia
  se un'emanazione di vapori tende a salire verso l'alto o ad
  addensarsi sul basso; importante per scegliere un corretto
  sistema di captazione dei vapori.
      Punto di fusione (p.f.). - E' la temperatura di passaggio
  dallo stato solido a quello liquido; può essere utile per
  prevedere eventuali criteri tecnico/impiantistici (es. blocco
  delle tubazioni).
      Punto di ebolizzione (p.e.). - E' la temperatura di
  passaggio dallo stato liquido a quello gassoso.
      Tensione di vapore. - Determina la facilità con la quale
  una sostanza passa (ad una data temperatura) allo stato di
  vapore; si esprime in mm/Hg con riferimento alla pressione
  atmosferica = 760 mm/Hg.  Ad esempio, se una sostanza ha una
  t.v. 760 mm/Hg ad 80^C significa che essa passa allo stato di
  vapore ad 80^C, cioè bolle, così come l'acqua bolle a
  100^C.
      N.B. - Questi due dati (t.e.-t.v.) sono importantissimi
  poiché esprimono la volatilità di una sostanza ed il sistema
  respiratorio è una via di passaggio fondamentale delle
  sostanze tossiche dall'ambiente all'uomo.
      Reazioni pericolose. - Devono essere indicate le
  possibili reazioni con altre sostanze, che possono generare
  pericolo (esplosioni, sviluppo forte calore, sviluppo vapori
  tossici, ecc.).  Inoltre vanno evidenziate le reazioni
  pericolose che possono avvenire con i normali mezzi di
  bonifica o di pulizia o estinguenti (acqua, CO2, CCP4).
      Punto di infiammabilità. - E' la temperatura minima (alla
  pressione di 760 mm di Hg) alla quale una sostanza emette
  vapori in
 
                              Pag. 52
 
  quantità sufficiente per formare con l'aria una miscela
  infiammabile.  Si determina, secondo norme precise, in vaso
  "aperto" o "chiuso".
      Il punto di infiammabilità è un modo sufficientemente
  semplice per stabilire il grado di pericolosità dei liquidi
  volatili infiammabili e permette di determinare la temperatura
  approssimativa alla quale i combustibili liquidi possono
  essere immagazzinati e manipolati senza che si formino miscele
  esplosive nell'aria.
      Limiti inferiore e superiore di infiammabilità in aria (%
  in volume). - Sono detti anche limiti di esplodibilità.  I gas
  o i vapori combustibili, in miscela con l'aria, si possono
  accendere soltanto entro determinati limiti di concentrazione;
  nel campo compreso tra di essi l'esplosione si propaga, se
  innescata da un'opportuna sorgente, indipendentemente
  dall'ulteriore apporto di energia e di aria.  Il limite
  inferiore (o superiore) di esplodibilità è la concentrazione
  in cui essi devono venirsi a trovare affinché la miscela
  gas-aria o vapore-aria risulti esplodibile.
    Per le polveri infiammabili, che in sospensione nell'aria
  possono dar luogo a miscela esplosiva, è richiesto solo il
  limite inferiore, in g/mh3.
      Sia per i gas e vapori, che per le polveri, tanto più
  basso è il limite inferiore di infiammabilità e tanto maggiore
  è il rischio.  Un valore basso infatti significa che basta una
  piccola quantità di sostanza presente nell'aria per
  raggiungere la condizione di presenza di pericolo.
      Temperatura di autoaccensione. - E' la minima temperatura
  della sorgente esterna di accensione sufficiente a provocare
  l'accensione di una miscela gas-aria o vapore-aria nel
  rapporto più facilmente infiammabile ed atta a consentire la
  propagazione della fiamma senza ulteriore apporto di calore.
  Per le polveri infiammabili generalmente i valori
  significativi, che è bene conoscere, sono due:
          a)  la temperatura di ignizione della nube, per le
  miscele di aria e polvere in sospensione;
          b)  la temperatura di lenta combustione (strato di
  5 mm su superficie calda), per la polvere depositata.
      Anche per le temperature di autoaccensione, ovviamente,
  ai valori più bassi corrisponde il rischio maggiore.
  Nota Sezione B5: Classificazione ed etichettatura.
      La classificazione può essere:
          a)  di legge: il DM 21/5/81 e successive
  modifiche* riporta un elenco di sostanze.  In tale elenco sono
  attribuiti per ogni sostanza:
          1) simboli di pericolo;
          2) numeri di identificazione relativi alla natura dei
  rischi (R) ed ai consigli di prudenza (S);
 
                              Pag. 53
 
          b)  provvisoria: tutte le sostanze non elencate
  nel suddetto DM 21/5/81 devono essere etichettate secondo
  criteri generali stabiliti dalla legge.
      Gli allegati III e IV del DM 21/5/81 e successive
  modifiche* stabiliscono le scelte per le indicazioni della
  natura dei rischi e i consigli di prudenza.
      Non richiesta: tutte le sostanze che non rientrano nei
  due casi precedenti.
    * Legge 29/5/74, n. 256.
      DPR 6/6/77, n. 1147.
      DM 17/12/77.
      DPR 24/11/81, n. 927.
      DM 21/5/81.
      DM 3/12/85.
      DPR 25/7/87, n. 555.
      DPR 20/2/88, n. 141.
      DM 20/12/89 (GU 15/2/1990 suppl. al n. 38).
      Simbolo di pericolo. - E' il simbolo che evidenzia
  visivamente la pericolosità di una sostanza.  Se ne possono, se
  necessario, anche inserire due (All. A).
      Frase di rischio*: sono le frasi che esemplificano i
  rischi specifici della sostanza corrispondenti ad una
  numerazione specifica del DM 21/5/81 all.  III. La legge
  prevede che l'etichettatura indichi le frasi con la lettera R
  seguita dal/dai numeri corrispondenti ai rischi specifici;
  nella scheda, oltre al n., va scritta la frase prevista.
      Consigli di prudenza*: sono le frasi che esemplificano i
  consigli di prudenza (all.  IV del DM 21/5/81).
  Nell'etichettatura sono evidenziate dalla lettera S seguita
  dal/dai numeri corrispondenti a quanto previsto dall'all.  IV.
  Nella scheda va riportata per scritto l'intera frase.
      Indicazione di pericolo: accompagna ogni simbolo di
  pericolo (es. tossico: T; corrosivo: C).
      * Le cifre che accompagnano R e S sono separate da un
  trattino orizzontale o da una barra obliqua, che hanno il
  seguente significato: trattino orizzontale=enunciazione
  separata dei rischi R o dei consigli S; barra
  obliqua=enunciazione combinata possibile in una sola frase di
  R o S.
  Nota Sezione B6: Informazioni tossicologiche.
      La sezione inizia con la descrizione delle vie di
  penetrazione.  Infatti, la sostanza chimica che si trova
  nell'ambiente di lavoro, può penetrare all'interno del corpo
  umano precipuamente attraverso la pelle, l'intestino o il
  polmone.
      Conoscere le vie di penetrazione è molto importante,
  perché è la prima condizione per evitare rischi di effettiva
  penetrazione nel corpo umano.  Per esempio: è abitudine molto
  frequente negli ambienti di lavoro, pulirsi le mani unte
  d'olio con solventi di varia natura.
      La pratica va tassativamente evitata, perché molti di
  questi solventi sono assorbiti dalla pelle (e perciò possano
  attraverso la cute delle mani).
 
                              Pag. 54
 
      Le informazioni tossicologiche proseguono con due voci:
  tossicità acuta e tossicità cronica.
      Tossicità acuta. - Viene solitamente misurata con la LD50
  (dose letale), che corrisponde alla quantità di una sostanza,
  che è in grado di uccidere in breve tempo la metà degli
  animali a cui viene somministrata.  Le sostanze possono essere
  presenti negli ambienti di lavoro sotto forma di gas, liquidi
  e polvere; possono essere assorbite per via respiratoria, per
  ingestione, per contatto.
      A) Via respiratoria. - Il modo più frequente (è più
  pericoloso) di assorbire una sostanza è, negli ambienti di
  lavoro, quello di respirarla.  Se respirata, la sostanza entra
  nei polmoni provocando danni locali (bronchiti, malattie da
  polveri, ecc.), oppure può passare nel sangue provocando
  un'intossicazione generale.
      E' indispensabile, per giudicare la possibilità di
  intossicazione attraverso questa via, conoscere la
  concentrazione della sostanza tossica nell'aria: questa
  concentrazione viene, di solito, espressa in mg/mh3 oppure in
  p.p.p. (parti per milione).
      E' evidente che adeguate precauzioni vanno adottate anche
  nei cicli di lavoro di sostanze dotate di minor tossicità.
      Comunque in tutti i casi possibili si deve ricerare la
  sostituzione delle sostanze con altre, studiate e aventi
  tossicità nulla o più bassa (cioè LD50 più alta).
      B) Per ingestione: l'assorbimento per via intestinale
  (quasi sempre presente) ci dà l'informazione che la sostanza
  in oggetto non deve essere avvicinata alla bocca: ciò vuol
  dire, ad esempio, evitare di bere, mangiare e fumare sul posto
  di lavoro, lavarsi accuratamente prima dei pasti.  E' anche
  importante sapere che l'assorbimento intestinale non è
  costante e varia in funzione di molti fattori: ad esempio il
  latte aumenta l'assorbimento di alcuni metalli e quindi, in
  questi casi, va evitata l'abitudine, generalmente ritenuta
  valida, di bere latte come disintossicante.
      La tossicità per ingestione è espressa in mg. per kg. di
  animale.
      Devono essere altresì riportate le specie animale e la
  via di somministrazione (es.  LD50 Ratto orale=3 mg/kg).
      C) Per contatto cutaneo: abbiamo già ricordato che molte
  sostanze penetrano nell'organismo attraverso la pelle (vedi
  solubilità solventi organici).
      Il dato di concentrazione nell'aria di una determinata
  sostanza non è sufficiente a giudicare il rischio, se questa è
  assorbita dalla pelle.
      Ad esempio, misurare PCB (un tossico pericolosissimo)
  nell'aria/ambiente serve molto a poco, dal momento che si
  tratta di un composto poco volatile (troviamo basse
  concentrazioni nell'aria), che è assorbito invece dalla pelle:
  è necessario perciò ricercarlo sugli indumenti di lavoro,
  sugli stracci, sui piani di lavoro, sulle pareti, e cioè su
  ogni oggetto e/o luogo che può venire a contatto con la
  pelle.
 
                              Pag. 55
 
      Descrizione effetti: sulla scheda, oltre alle dosi alle
  quali si manifestano gli effetti tossici, deve essere
  riportata la descrizione di tali effetti.
  Criteri indicativi.
  (allegato IV - DPR n. 175/88)
  a)  Sostanze molto tossiche
      Le sostanze corrispondenti alla prima riga della tabella
  riportata;
      le sostanze corrispondenti alla seconda riga della
  tabella, le quali, date le loro proprietà fisiche e chimiche,
  possono comportare rischi di incidenti rilevanti analoghi a
  quelli provocati dalle sostanze della prima riga.
                      ...  (omissis) ...
  b)  Altre sostanze tossiche
      Le sostanze che presentano i seguenti valori di elevata
  tossicità e che hanno proprietà tali da poter comportare
  rischi di incidenti rilevanti:
                      ...  (omissis) ...
  Tossicità cronica (TC).
      La tossicità cronica riguarda gli effetti a medio e lungo
  periodo di una sostanza: ad esempio il piombo provoca una
  grave malattia
 
                              Pag. 56
 
  (saturnismo), ma solamente per un'esposizione prolungata nel
  tempo; una sostanza cancerogena provoca il tumore generalmente
  solo dopo parecchi anni di esposizione.
      Solitamente la tc non viene riportata, o se viene
  riportata è molto imprecisa ed approssimativa.  La ragione è
  semplice: mentre la LD50 è facile da misurare, gli effetti
  cronici per essere ben conosciuti richiederebbero esperimenti
  molto lunghi ed indagini sugli animali, con grandi ritardi
  nell'eventuale commercializzazione di un composto.
      Perciò spesso gli effetti cronici riportati sono quelli
  che si sono evidenziati a posteri sull'uomo, a causa
  dell'esposizione lavorativa.
      Anche la relazione tra dose (concentrazione) e effetto
  non è così precisa come per la tossicità acuta.  In linea
  generale si possono ritenere punto di riferimento (anche se
  non valido in assoluto) le tabelle dei TLV che però
  contemplano la minoranza delle sostanze chimiche presenti
  negli ambienti di lavoro.
      Sotto la voce "tossicità cronica" vanno riportati gli
  effetti dannosi a seguito di esposizioni ripetute o prolungate
  compresi quelli a carico degli apparati riproduttivi e della
  fertilità; sotto la voce "cancerogenesi, mutagenesi,
  teratogenesi" vanno riportate le valutazioni di organismi
  internazionali e/o nazionali di indiscussa competenza.
  Corrosività/potere irritante.
      La corrosività/potere irritante è in rapporto al potere
  caustico (o irritativo) della sostanza in esame.  Ovviamente
  questa capacità riguarda soprattutto gli organi più esposti
  (occhi, pelle), ma può interessare anche i polmoni; ad esempio
  se respiriamo del cloro gassoso, dato l'alto potere caustico
  ed irritante di questo composto, si va incontro a violente
  polmoniti chimiche.  Occorre tenere presente questi effetti,
  soprattutto a riguardo degli occhi, evitare quindi il pericolo
  di versamenti e schizzi, ed avere nelle immediate vicinanze
  mezzi per diluire il corrosivo (fantanelle oculari).
  Potere sensibilizzante.
      E' noto che alcune sostanze, in genere innocue per gli
  altri, diventano pericolose per chi è "allergico" ad esse.
      Il potere sensibilizzante riguarda la capacità di una
  sostanza di rendere l'organismo ipersensibile alla sua
  presenza, scatenendo reazioni anche violente che riguardano,
  solitamente, la pelle ed i polmoni.  Può avvenire in alcuni
  lavoratori e non in tutti.
      Sulla pelle l'effetto può presentarsi come eczema o forme
  di dermatite allergica, sul polmone come attacchi di asma
  (Toluen di isocianato = TDI).
  Cancerogenesi - mutagenesi - tetragenesi.
      La pericolosità dei cancerogeni è dovuta al fatto che non
  sono note le quantità minime che producono l'insorgere dei
  tumori e che
 
                              Pag. 57
 
  il loro evidenziarsi avviene generalmente molto tempo dopo.
  Ad esempio le ammine aromatiche (A.A.) provocano il tumore
  alla vescica da 5 a 27 anni dopo il contatto.  Le prove di
  cancerogenesi vengono di solito effettuate su animali di
  laboratorio, ma purtroppo raramente sono adeguate allo
  scopo.
      Infatti per avere validità medico-scientifica dovrebbero
  durare parecchi mesi (anche qualche anno) ed essere effettuate
  su un numero significativo di animali, e su specie animali
  diverse.
      Per questi motivi poche sono le sostanze chimiche il cui
  potenziale effetto cancerogeno è stato verificato a fondo.
      Esaminare le problematiche relative alle sostanze
  cancerogene e mutagene, tenendo conto sia delle risultanze dei
  lavori delle commissioni di studio ufficialmente costituite e
  degli istituti previsti dalla legge di riforma sanitaria, sia
  delle valutazioni di Enti di ricerca scientifica di indiscussa
  competenza (IARC, Comitato Scientifico Centrale per l'esame
  della tossicità ed ecotossicità dei composti della CEE,
  Commissione cancerogenesi e mutagenesi, National Center
  Institute, EPA, NIOSH, OSHA).
      La mutagenesi può provocare conseguenze ereditarie e
  comunque provoca mutamenti genetici, attraverso l'alterazione
  dei cromosomi.
      Per i nostri scopi e cioè per la prevenzione dei danni da
  contatto, è utile considerare le sostanze mutagene pericolose
  come le cancerogene; le norme di sicurezza devono essere
  simili, cioè la totale eliminazione dei rischi.
      L'effetto teratogeno è la capacità di alcune sostanze di
  superare il filtro costituito dalla placenta, e quindi di
  raggiungere il feto delle donne in gravidanza.
      Una sostanza chimica terotogena agisce sul feto,
  interferendo nella fase delicatissma di accrescimento e
  formazione degli organi, e provoca gravi malformazioni sul
  neonato.  Esse vanno dal "labbro leporino" alle focomelie
  (malformazione degli arti).
      In alcuni casi si ha la morte del feto con il conseguente
  aborto.
      Perciò le donne gravide non devono essere assolutamente
  adibite a mansioni che comportino anche la sola possibilità
  del contatto con sostanze teratogene.
  Nota Sezione B7: Informazioni ecotossicologiche.
      Riportare le notizie di ecotossicologia per
  aria-acqua-suolo.
      Per ognuna di esse vanno specificate:
        biodegradabilità;
        diffusione;
        persistenza;
        bioaccumulo-bioconcentrazione.
                           PARTE C
  Premessa.
      Questa parte "C" della scheda è relativa alle
  informazioni che devono essere fornite ai soli lavoratori
  circa i rischi specifici, cui possono essere soggetti in caso
  di incidente rilevante.
 
                              Pag. 58
 
      Tali informazioni devono essere fornite dai sindaci in
  base all'articolo 11, comma 3, terzo interlinea del decreto
  del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988; esse sono,
  comunque, dovute a lavoratori anche da parte del datore di
  lavoro in base ad altra vigente legislazione (decreto del
  Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 e decreto del
  Presidente della Repubblica n. 547 del 1955); i lavoratori
  chimici ne hanno diritto anche in base all'articolo 42 del
  loro CCLN.
      Le sezioni C1 e C2 (relative ai controlli sanitari ed ai
  limiti di esposizione) sono, in effetti, più rispondenti ai
  controlli sull'igiene del lavoro che a quelli su rischi di
  incidente rilevante; si sono, comunque, riportate per
  completezza di esposizione delle schede.
      E' opportuno che i lavoratori e le loro organizzazioni
  sindacali utilizzino le informazioni di questa parte "C" in
  termini ampi, sia controllando le norme di sicurezza
  effettivamente predisposte in azienda, sia aprendo un
  confronto con le popolazioni.
  Nota Sezione C1 - Controlli sanitari di legge (decreto del
  Presidente della Repubblica n. 303 del 1956).
      Il decreto del Presidente della Repubblica obbliga il
  datore di lavoro a sottoporre a visita medica periodica (ogni
  tre mesi, sei mesi, un anno) i propri dipendenti che svolgono
  mansioni considerate pericolose o che vengono a contatto di
  alcune sostanze tossiche.  L'elenco completo delle lavorazioni
  in questione è allegato al decreto del Presidente della
  Repubblica n. 303.  La periodicità delle visite varia con il
  tipo di rischio.  Purtroppo la legge non prevede alcuni
  espliciti esami specialistici mirati al rischio (ad es.
  piombemia  per gli esposti al piombo).
      Il datore di lavoro ha comunque l'obbligo (articolo 2087
  codice civile) di garantire la sicurezza dei lavoratori
  adottando tutte le misure che, secondo la particolarità del
  lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie.  Per cui
  anche esami non previsti esplicitamente dal decreto del
  Presidente della Repubblica n. 303, devono essere riportati
  nella scheda e comunque eseguiti periodicamente.
      E' da considerare l'introduzione delle circolari 46 e 61
  del Ministero del lavoro sulle ammine aromatiche, che
  specificano viste ed esami molto dettagliati.
      Occorre, quindi, sapere sostanza per sostanza quale
  periodicità deve avere la visita e quali esami mirati devono
  essere specificamente richiesti.  Possono essere utili le
  consulenze delle USSL e, in Lombardia, Unità operative di
  tutela della salute nei luoghi di lavoro, che hanno assunto in
  base alla legge regionale n. 64 il compito di coordinare gli
  accertamenti sanitari e che li possono anche imporre, in
  qualità dei compiti di Polizia giudiziaria derivanti alle USSL
  dalla legge n. 833 (Riforma sanitaria).
  Nota Sezione C2 - Limiti di esposizione.
      Per un certo numero di sostanze (molto limitato rispetto
  al numero complessivo delle sostanze chimiche utilizzate
  nell'industria),
 
                              Pag. 59
 
  sono stati studiati gli effetti sull'uomo, e si è stabilito
  il limite di concentrazione al di sotto del quale non dovrebbe
  esistere alcun effetto tossico sulla grande maggioranza degli
  esposti.
      Limiti di esposizione sono stati stabiliti anche per
  alcuni agenti fisici, come il calore, le radiazioni
  ionizzanti, le microonde e il rumore.
      Questi limiti di esposizione hanno il grosso difetto di
  non essere sicuri al 100 per cento; differenti gli uni dagli
  altri (quelli russi sono diversi da quelli americani), a
  seconda dei criteri adottati per giudicare la nocività.
      In effetti l'unica sicurezza assoluta consisterebbe
  nell'assenza di qualsiasi sostanza pericolosa dagli ambienti
  di lavoro.  E' comunque utile conoscere, quando esiste, il
  limite di esposizione tenendo presente che tale limite va
  preso come utile riferimento, ma che non va affatto
  considerato come il limite di sicurezza assoluta.
      Ciò vale ancora di più per le sostanze cancerogene o
  presunte tali, per le quali parlare di limite di
  concentrazione non ha alcun senso.
      Va infine sempre ricordato che per la maggioranza di
  composti tali limiti non sono stati stabiliti, e ciò non vuol
  dire che queste sostanze non siano pericolose.
      Attualmente, servendoci della lista ACGIH, il limite
  viene riferito in TLV.  Tale lista viene periodicamente
  corretta ed aggiornata (solitamente i limiti vengono
  abbassati), per cui è bene riferirsi ai TLV dell'ultimo anno,
  come previsto dal CCNL.
      I TVL (= Valori limiti di soglia) si riferiscono alle
  concentrazioni delle sostanze nell'atmosfera.
      I TVL rappresentano condizioni alle quali si presume che
  quasi tutti i lavoratori possano essere ripetutamente esposti,
  un giorno dopo l'altro, senza riportarne effetti dannosi.
  Tuttavia, data la grande variabilità di suscettibilità
  individuale, una più piccola percentuale di lavoratori può
  lamentare disagio per la presenza di alcune sostanze
  nell'atmosfera in quantità pari o inferiore al limite di
  soglia; in una più piccola percentuale di individui si può
  osservare la comparsa di un effetto patogeno più marcato per
  l'aggravarsi di condizioni patologiche persistenti o per
  l'insorgere di una malattia professionale.
      I TLV sono forniti in 4 modi:
        1) TLV-TWA - TWA significa media ponderazione nel
  tempo, è un limite che può essere superato trattandosi della
  concentrazione media ponderata nelle otto ore lavorative:
  l'importante che nella media delle misure effettuate rientri
  nel limite suddetto;
        2) TLV-STEL - STEL significa fine di esposizione per
  brevi periodi è un limite che può essere raggiunto, mai
  superato, solo per brevi periodi: al massimo per 15 minuti e
  per non più di 4 volte al giorno, e tra un valore STEL e
  l'altro devono passare almeno 60 minuti, gli altri valori
  devono rientrare nei limiti TLV-TWA;
        3) TLV-S (cute) - S sta per PELLE, vuol dire che il
  composto in questione è assorbito anche attraverso la pelle, e
  che quindi
 
                              Pag. 60
 
  l'assorbimento complessivo nel corpo umano sarà dato dalla
  somma dell'assorbimento polmonare, dall'assorbimento cutaneo,
  per cui vanno previste adeguate e specifiche misure di
  sicurezza;
        4) TLV-C - C sta per Ceiling (= soglia): concentrazione
  che non deve essere mai superata, neppure per pochi secondi.
  Sono opportuni sistemi di allarme automatico.
      1^ N.B. - Inoltre a volte sono riportati con sigla VLP:
  equivalgono ai TLV e sono limiti consigliati dall'Associazione
  italiana medicina del lavoro.
      2^ N.B. - In assenza di TLV-STEEL il superamento massimo
  consentito è pari a tre volte il TLV-TWA per un tempo massimo
  di superamento di trenta minuti.
      Bisogna poi tenere presente 3 fattori:
        1) per la maggioranza delle sostanze non esistono TLV:
  ciò non significa che esse sono sicure ma, generalmente, che
  non sono state studiate;
        2) quando si è in presenza di più sostanze pericolose,
  il rischio va sommato (cioè la concentrazione delle singole
  sostanze va abbassata in modo che la somma totale sia al di
  sotto del limite massimo);
        3) si possono verificare effetti di sinergismo, ovvero
  le sostanze prese singolarmente producono certi effetti, ma se
  assieme, moltiplicano il grado della loro pericolosità,
  anziché sommarlo.
  Nota Sezione C3 - Criteri di immagazzinamento.
      I criteri di immagazzinamento dei vari prodotti occupano
  una casistica molto ampia, dipendendo da qualità
  chimico/fisiche dei prodotti, quantità in gioco, condizione
  rispetto al ciclo produttivo (se materia prima, intermedio o
  prodotto finale), ecc.
      I dati che dovrebbero essere sempre forniti con la scheda
  sono:
          a)  tipo di immagazzinamento (sfuso od in
  contenitori);
          b)  se in contenitori, precisare le
  caratteristiche (materiali, tipo, dimensione dei contenitori,
  eventuale imballaggio, modalità di impilamento, ecc.);
          c)  luogo di immagazzinamento (aperto, chiuso,
  tettoia, ecc.) precisando, ove necessario, condizioni
  ambientali limite ammissibili (temperatura, umidità relativa)
  e condizioni che si devono evitare (esposizione ai raggi del
  sole, radiazioni, vicinanza a fonti di calore o a materiali
  incompatibili, ecc.);
          d)  precauzioni eventualmente necessarie quando si
  tratta di immagazzinamento di sostanze tossiche o con rischio
  di incendio o di esplosione; necessità di presenza in luogo di
  mezzi di protezione e/o di pronto intervento;
 
                              Pag. 61
 
          e)  modalità di movimentazione interna.
      Quando i cicli produttivi di una fabbrica prevedono
  condizioni diverse di immagazzinamento di uno stesso prodotto,
  la scheda deve riportare tutti i dati relativi, non quelli di
  un solo criterio.
      Quando un prodotto è soggetto nel tempo a deteriorarsi,
  deve essere indicato il periodo di validità e le modalità per
  le relative verifiche.
      Se il prodotto deteriorandosi può creare situazioni di
  rischio, devono essere precisate le opportune informazioni
  sulle precauzioni da prendere.
  Nota Sezione C4 - Norme per il trasporto.
      Sulla scheda devono essere indicati dati di riferimento
  alle diverse norme citate, per ogni tipo di trasporto previsto
  per le sostanze in questione.
      Dette norme sono:
      RID - Regolamento internazionale concernente il trasporto
  di merci pericolose per ferrovia.
      E' designato con la sigla RID, che è l'abbreviazione di
  "Réglement international concernent le transport des
  marchandises dangereuses par chemin de fer".  E' edito anche in
  lingua italiana, testo a cura del Ministero dei trasporti.
      ADR - Regolamento internazionale concernente il trasporto
  su strada di merci pericolose.  E' designato con la sigla ADR,
  che è l'abbrevazione di "Accord europeen relatif au transport
  international des marchandises dangereuses par route".
      Il testo ufficiale con traduzione in italiano, è
  pubblicato dalla  Gazzetta Ufficiale.
      CT/FS - La sigla si riferisce alle "Condizioni e Tariffe
  per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato", che
  all'Allegato 7 precisa le norme per il trasporto di merci
  pericolose sulla rete ferroviaria nazionale.
      IMO - Regolamento internazionale concernente i trasporti
  marittimi.  La sigla è l'abbreviazione di "International
  Maritime Organization".
      DPR n. 1008/1968 - Anche questo decreto del Presidente
  della Repubblica promulgato il 9 maggio 1968 con il titolo
  "Regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e
  trasbordo delle merci pericolose in colli" ed i numerosi
  successivi emendamenti, che tengono conto delle
  raccomandazioni degli organismi internazionali, è in
  riferimento ai trasporti per mare.
      ICAO/IATA - Regolamento internazionale concernente il
  trasporto di merci pericolose per via aerea.  E' da notare che
  la IATA (International Air Transport Association) pubblica una
  nuova edizione aggiornata delle "IATA-Dangerous Goods
  Regolations" ogni 12 mesi circa.
 
                              Pag. 62
 
  Nota Sezione C5 - Criteri per la manipolazione.
      I criteri e le modalità di manipolazione dipendono dalle
  caratteristiche tossicologiche e chimico-fisiche delle
  sostanze: ad esempio devono essere utilizzati i mezzi di
  protezione individuali (guanti, maschere con filtri idonei
  alla sostanza, ecc.).
      Aumentando la pericolosità delle sostanze aumentano le
  precauzioni necessarie alla manipolazione, fino ad arrivare
  alla lavorazione in CICLO CHIUSO (assenza di qualsiasi
  contatto, anche indiretto, con l'operatore).
      Le precauzioni da prendere devono riguardare tutte le
  fasi dell'utilizzo: dal prelievo in magazzino fino alla
  manutenzione dell'impianto che utilizza il prodotto.
      Nel paragrafo "Criteri per la manipolazione" saranno
  fornite indicazioni sulle misure ed i comportamenti da
  adottare agli effetti, sia della prevenzione incendi, sia
  della sicurezza ed igiene del lavoro; nello stesso paragrafo
  dovranno essere indicati i mezzi personali di protezione da
  utilizzare in relazione alle caratteristiche della
  sostanza.
  Nota Sezione C6 - Interventi in caso di emergenza
  interna.
      Devono essere riportati gli interventi da effettuare a
  livello sanitario e tecnico, e deve essere evidenziato quanto
  eventualmente da evitare, onde non avere ulteriori reazioni o
  pericoli dovuti all'utilizzo di prodotti o mezzi inadatti.
        - Nel paragrafo "Primo soccorso" indicare i
  provvedimenti immediati che possono essere attuati da parte di
  personale non medico.
        - Tra le informazioni per i casi di "perdite o
  spandimenti", oltre agli interventi raccomandati, ove occorra,
  specificare anche quelli da evitare.
        - Nel paragrafo "Interventi in caso di incendio", oltre
  a quelli raccomandati, specificare, ove occorra, gli
  interventi da evitare ed indicare gli eventuali prodotti che
  possono formarsi in concentrazioni pericolose dalla
  decomposizione termica, quali gas tossici, corrosivi o
  irritanti.
  Nota Sezione C7 - Informazioni sull'impianto.
      Riportare:
        - fasi più significative del processo produttivo;
        - dispositivi finalizzati alla sicurezza
  dell'impianto;
 
                              Pag. 63
 
        - modalità operative per assicurare le condizioni di
  sicurezza;
        - mezzi di prevenzione e loro ubicazione;
        - mezzi di protezione individuale e collettiva e loro
  ubicazione;
        - interventi sull'impianto in caso di emergenza.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-58 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0058 TOTPAG=0063 TOTDOC=0035 NDOC=0035 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PAGINIZ=0035 RIGINIZ=001 PAGFIN=0063 RIGFIN=007 UPAG=SI PAGEIN=35 PAGEFIN=63 SORTRES= SORTDDL=005800 00 FASCIDC=12DDL0058 SORTNAV=0005800 000 00000 ZZDDLC58 NDOC0035 TIPDOCL DOCTIT0035 NDOC0035



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