| 1. A decorrere dall'anno finanziario 1996, ciascun
contribuente ha facoltà di esercitare, in sede di
dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche,
un'opzione sulla destinazione di una quota percentuale
dell'imposta dovuta pari all'incidenza percentuale, sul totale
delle spese previste a carico del bilancio dello Stato per
l'esercizio finanziario relativo al medesimo anno, degli
stanziamenti di competenza per la costruzione,
l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la
manutenzione straordinaria e il completamento di mezzi e
materiali relativi alle componenti terrestre, navale e
aeronautica delle Forze armate, nonché di ogni altra spesa
relativa agli armamenti.
2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata mediante
apposizione di un'indicazione, nella dichiarazione annuale dei
redditi, con la quale si esprime la volontà di destinare la
quota dell'imposta versata, determinata ai sensi del comma 1,
rispettivamente alla copertura delle spese per la difesa
civile non violenta di cui agli articoli 3 e 4 ovvero alla
copertura delle spese per armamenti. I contribuenti i quali,
ai sensi della normativa vigente, siano esentati dall'obbligo
di presentare la dichiarazione annuale dei redditi hanno
facoltà di esercitare l'opzione di cui al comma 1 mediante
apposito modello, da predisporre e compilare ai sensi
dell'articolo 2, comma 3.
3. Ai fini della presente legge, per difesa civile non
violenta si intende la difesa contro eventuali aggressioni,
anche armate, esterne o interne, contro il territorio, i
cittadini e l'ordinamento costituzionale della Repubblica,
organizzata con mezzi di lotta non violenta.
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