| 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e comunque almeno sei mesi prima del termine
per la dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche
per l'anno 1996, il Ministro delle finanze, con proprio
decreto, stabilisce le modalità per la predisposizione dei
moduli necessari per l'applicazione del disposto di cui
all'articolo 1.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve comunque contenere
misure idonee affinché nei moduli per la dichiarazione annuale
dei redditi delle persone fisiche siano chiaramente
indicati:
a) l'ammontare assoluto degli stanziamenti per le
spese di cui all'articolo 1, comma 1, per l'anno al quale si
riferisce la dichiarazione, nonché l'incidenza percentuale di
detti stanziamenti sul totale degli stanziamenti di competenza
contenuti nel bilancio di previsione annuale dello Stato;
b) gli spazi e le modalità per l'effettuazione
dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 2.
3. Il decreto di cui al comma 1 deve inoltre indicare le
modalità con le quali i contribuenti esentati dall'obbligo di
presentare la dichiarazione annuale dei redditi possono
esercitare la facoltà di opzione. A tal fine, dovrà essere
prevista la distribuzione da parte dell'Amministrazione
finanziaria ai comuni di un apposito modello, recante le
medesime indicazioni di cui al comma 2, da restituire
all'Amministrazione finanziaria stessa entro il termine
stabilito annualmente per la presentazione delle dichiarazioni
dei redditi. Il modello di cui al presente comma potrà essere
compilato entro un intervallo temporale stabilito da ciascun
comune e comunque non inferiore a trenta giorni.
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