| 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Dipartimento per
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la difesa civile non violenta con i seguenti compiti:
a) predisporre piani per la difesa civile non
violenta e coordinare la loro attuazione, curando altresì
ricerche e sperimentazioni, nonché forme di attuazione della
difesa civile non armata, ivi compresa la necessaria
formazione e l'educazione della popolazione;
b) predisporre studi finalizzati alla graduale
sostituzione della difesa armata con la difesa civile non
violenta;
c) approvare e coordinare i piani presentati ai
sensi dell'articolo 4, controllandone lo stato di attuazione
ed effettuando la conseguente ripartizione tra le regioni
degli stanziamenti di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a
disciplinare le attività e l'organizzazione del Dipartimento
di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
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