| 1. Il Governo è delegato ad emanare, ai sensi dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere
delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, un decreto legislativo
per disciplinare le modalità di attuazione della difesa civile
non armata.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve comunque
prevedere:
a) le modalità di predisposizione, presentazione ed
attuazione, da parte delle regioni, di piani per
l'organizzazione territoriale della difesa civile non violenta
dotati di idonee mappe territoriali recanti indicazione delle
zone a rischio;
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b) i criteri per l'approvazione dei piani di cui
alla lettera a), nonché i criteri di ripartizione tra le
regioni degli stanziamenti a tal fine disposti fino
all'occorrenza complessiva determinata ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
c) le strategie di difesa civile non violenta da
attuare in caso di aggressioni armate, interne ed esterne;
d) iniziative di informazione e pubblicizzazione
della difesa civile non violenta e delle attività svolte e
coordinate dal Dipartimento istituito ai sensi dell'articolo
3.
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