| 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, una quota
del gettito complessivo annuale dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali, pari alla somma delle quote individuali
per le quali sia stata espressa l'opzione in favore della
difesa civile non armata, è destinata alla copertura delle
spese per le attività di cui agli articoli 3 e 4. Le somme di
cui al presente comma affluiscono annualmente in apposito
capitolo di spesa da iscrivere nello stato di previsione della
spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e sono
ripartite secondo le modalità di cui al comma 2 del presente
articolo e di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
b).
2. La ripartizione delle somme di cui al comma 1 del
presente articolo fra le attività di cui all'articolo 3 ed il
finanziamento dei piani di cui all'articolo 4, comma 2,
lettere a) e b), è disposta annualmente con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in modo che
un ammontare pari ad almeno il 50 per cento venga destinato
all'attuazione dei piani di cui all'articolo 4, comma 2,
lettere a) e b).
3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, gli
stanziamenti di competenza per la spesa relativa agli
armamenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono
progressivamente ridotti fino alla loro integrale copertura,
nell'arco di un quinquennio, con il
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solo gettito derivante dalle quote individuali per le quali
sia stata espressa l'opzione in favore delle spese per
armamenti.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, il
Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del tesoro
presentano al Parlamento, in allegato alla Relazione
previsionale e programmatica, una dettagliata relazione sulle
modalità di utilizzazione degli stanziamenti di cui al
presente articolo e sullo stato di attuazione della presente
legge.
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