| Onorevoli Colleghi! -- Se nel corso delle passate
legislature le varie proposte di legge dirette all'istituzione
della professione di tributarista erano state ritenute
necessarie principalmente al fine di dare chiarezza e garanzia
di professionalità nel settore dell'attività
tributaria-contabile, oggi, alla luce del rilievo assunto
dall'attività professionale dei consulenti e periti tributari,
nonché di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n.
413, la qui auspicata istituzione dell'albo professionale dei
tributaristi deve essere considerata atto conclusivo di una
lunga serie di riconoscimenti legislativi ottenuti, in questi
ultimi anni, dagli operatori professionali del settore
tributario; un atto quindi dovuto nei confronti di una
categoria che non chiede privilegi o esclusive, ma solo
l'approvazione di una legge che, senza intaccare il campo
operativo delle altre categorie professionali, possa
definitivamente
inserire i periti e consulenti tributari nell'ambito
delle libere professioni.
L'istituzione dell'albo professionale porterebbe inoltre i
tributaristi alla costituzione della cassa di previdenza di
categoria, ossia alla realizzazione di un diritto che
appartiene a tutte le forze attive del Paese ed è indubbio che
i tributaristi sono una delle oneste e sane forze lavoro della
nazione. Va qui ricordato e precisato altresì che i periti ed
esperti tributari svolgono attività di consulenza tributaria
(materia che non è vincolata da riserva alcuna a favore di
altre categorie professionali); che essi sono dotati di una
organizzazione pubblicistica in forza del testo unico
approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e del
decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315,
che ne prevede l'iscrizione in appositi ruoli istituiti presso
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
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le modalità stabilite dal decreto interministeriale 29
dicembre 1979; che hanno l'obbligo della tenuta del repertorio
della clientela; che l'iscrizione al ruolo citato è titolo
valido per l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici del
giudice; che la loro attività è identificata da uno specifico
codice di attività; che gli articoli 2, 3, 23, 30 e 78 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, ne sanciscono ulteriormente la
funzione professionale (asseverazione, assistenza e
rappresentanza nei giudizi tributari e nel patteggiamento,
stesura e liquidazione di denunzie di successione, visto di
conformità).
I consulenti e periti tributari sono consci che la
crescente complessità tecnica della normativa tributaria
nonché la rilevanza e delicatezza essenziale all'adempimento
degli obblighi tributari, impongono l'esigenza di un reale
controllo delle capacità di chi li compie: proprio per
conseguire tale obbiettivo è necessario che un rapido
iter legislativo porti all'approvazione della legge
istitutiva dell'albo professionale dei tributaristi.
Negli anni, nel settore economico ed amministrativo, si è
assistito al proliferare incontrollato di soggetti che, senza
adeguata preparazione, svolgono attività e prestazioni in
materia tributaria, ma si è avuta altresì la nascita e
crescita di seri professionisti, quali i periti ed esperti
tributari che, anticipando i tempi, si sono riuniti in
assciazione per avere un codice deontologico professionale e
quindi una autoregolamentazione. La Libera associazione periti
ed esperti tributari (LAPET), che riunisce gli esperti in
campo tributario regolarmente iscritti nei ruoli delle camere
di commercio, industria, artigia nato e agricoltura svolge,
nel quadro normativo predisposto dalla presente proposta di
legge, una duplice funzione; infatti, oltre che esserne
promotrice per conto di tutti i suoi associati (oltre 14.000
iscritti al ruolo) è investita, indirettamente, da quelle
professioni che, se pur già dotate di albo professionale,
svolgono attività nell'ambito della materia tributaria, senza
averne specifici e precisi riconoscimenti.
La presente proposta di legge non nasce quindi dalla
rivendicazione di trasformare il ruolo in albo professionale,
ma si propone di soddisfare l'esigenza di identificare
professionisti competenti nell'ambito della consulenza
contabile e tributaria e di circoscrivere, nel contempo,
l'ambito di attività esercitabile, senza creare sconfinamenti
"reali" nell'ambito di altre professioni già esistenti
(revisione, procedure concorsuali, consulenza del lavoro,
arbitrato, eccetera). E' evidente che il riconoscimento
legislativo comporterebbe il controllo della concorrenza da
parte di improvvisati operatori e questo, indubbiamente,
corrisponde ad obbiettive esigenze di ordi nato sviluppo del
terziario e di tutela dell'utenza.
In conclusione, non resta che ribadire che le attese di
quanti forniscono le proprie prestazioni in materia
tributaria, siano essi iscritti in albi professionali, ruoli,
ovvero non iscritti, coincidono con la richiesta di
qualificazione professionale nell'interesse della collettività
degli utenti e di una effettiva garanzia di preparazione dei
soggetti ai quali ci si rivolge per l'espletamento di sempre
più complesse e delicate operazioni.
A tutto questo la presente proposta di legge dà una
risposta seria e completa. Quanto alla formulazione
dell'articolo 53, relativo alle disposizioni di prima
attuazione del provvedimento, si è aperti ad ogni possibile
proposta migliorativa.
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