| (Diritto di resistenza).
1. Fermo restando l'obbligo dei militari di non eseguire
gli ordini ricevuti quando ricorrano le circostanze di cui
all'articolo 4, comma quinto, della legge 11 luglio 1978, n.
382, ed all'articolo 25, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, chiunque può opporsi
non violentemente agli atti e ai provvedimenti adottati in
violazione delle disposizioni del presente capo ed ha il
diritto di rifiutare le prestazioni richieste in esecuzione di
tali atti e provvedimenti.
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