| (Albo professionale).
1. E' istituito in ogni provincia l'albo professionale dei
tributaristi.
2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio
della professione.
3. L'iscritto in un albo professionale provinciale può
esercitare l'attività in tutto il territorio dello Stato. Non
è consentita la contemporanea iscrizione in più albi
provinciali dei tributaristi.
4. Il titolo di tributarista spetta a coloro che, in
possesso di titolo di studio valido per l'ammissione all'esame
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
tributarista, conseguono detta abilitazione e sono iscritti
all'albo professionale di cui al comma 1.
5. Il titolo spetta altresì a quanti sono iscritti all'albo
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e dell'articolo 53.
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