| (Esercizio della professione di tributarista.
Oggetto dell'attività).
1. Gli iscritti all'albo professionale dei tributaristi
svolgono per conto di persone fisiche e giuridiche, tranne che
per le società di capitale aventi capitale sociale superiore a
cinquecento milioni di lire, tutte le attività e gli
adempimenti relativi alla tenuta della contabilità, dei libri
e registri obbligatori ai fini tributari, alle dichiarazioni
ai fini delle imposte dirette ed indirette, nonché ogni
funzione e prestazione
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comunque connessa all'assolvimento di obblighi
tributari e fiscali a qualunque titolo, la certificazione dei
bilanci di imprese non aventi obbligo di collegio sindacale,
la consulenza tributaria-amministrativa in genere.
2. Gli iscritti all'albo professionale dei tributaristi
possono assistere e rappresentare in giudizio i contribuenti
ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera i), della
legge 30 dicembre 1991, n. 413.
3. Gli iscritti all'albo professionale dei tributaristi,
per delega ed in rappresentanza degli interessati, possono
svolgere ogni funzione affine a quelle indicate dal comma
1.
4. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica
quanto oggetto dell'attività professionale di altre categorie
di professionisti ai sensi di leggi o di regolamenti.
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