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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


843
DDL0060-0007
Progetto di legge Camera n. 60 - testo presentato - (DDL12-60)
(suddiviso in 67 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C60. TESTIPDL
...C60.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC60 ZZ12 ZZPD ZZPR
                   (Esame di abilitazione).
    1.  Le condizioni di ammissione, i programmi e le modalità
  di svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della
  professione di tributarista e quelle per il rilascio del
  relativo certificato sono determinate con regolamento
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su
  proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
  il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da
  emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge.
    2.  Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i diplomi di
  laurea, universitari
 
                               Pag. 5
 
  o titolo equipollente il cui possesso è condizione di
  ammissione all'esame di abilitazione.  Sono comunque titoli
  idonei all'ammissione i diplomi di laurea in giurisprudenza,
  in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze
  bancarie ed assicurative, i diplomi universitari o titoli
  equipollenti in materie economiche, amministrative o
  commerciali.
    3.  L'esame di abilitazione deve comunque prevedere una
  prova scritta ed una orale sulle seguenti materie: ragioneria;
  diritto tributario; elementi di diritto del lavoro; elementi
  di legislazione sociale; elementi di diritto pubblico, privato
  e commerciale; elementi di tecnica bancaria; elementi di
  economia e di analisi aziendale; elementi di statistica;
  elementi di revisione e certificazione di bilanci; elementi di
  diritto comunitario.
    4.  E' condizione di ammissione all'esame di abilitazione il
  compimento, presso lo studio di un tributarista iscritto
  all'albo professionale, di tre anni di pratica professionale,
  che può svolgersi anche durante il corso di studi di laurea,
  diploma universitario o titolo equipollente, secondo modalità
  stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di
  concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
  vigore della presente legge.
    5.  Le sessioni di esame sono annuali ed indette con decreto
  del Ministro di grazia e giustizia da emanare entro il 31
  gennaio di ogni anno.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-60 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0060 TOTPAG=0032 TOTDOC=0067 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=023 PAGFIN=0005 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=006000 00 FASCIDC=12DDL0060 SORTNAV=0006000 000 00000 ZZDDLC60 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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