| (Esame di abilitazione).
1. Le condizioni di ammissione, i programmi e le modalità
di svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della
professione di tributarista e quelle per il rilascio del
relativo certificato sono determinate con regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i diplomi di
laurea, universitari
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o titolo equipollente il cui possesso è condizione di
ammissione all'esame di abilitazione. Sono comunque titoli
idonei all'ammissione i diplomi di laurea in giurisprudenza,
in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze
bancarie ed assicurative, i diplomi universitari o titoli
equipollenti in materie economiche, amministrative o
commerciali.
3. L'esame di abilitazione deve comunque prevedere una
prova scritta ed una orale sulle seguenti materie: ragioneria;
diritto tributario; elementi di diritto del lavoro; elementi
di legislazione sociale; elementi di diritto pubblico, privato
e commerciale; elementi di tecnica bancaria; elementi di
economia e di analisi aziendale; elementi di statistica;
elementi di revisione e certificazione di bilanci; elementi di
diritto comunitario.
4. E' condizione di ammissione all'esame di abilitazione il
compimento, presso lo studio di un tributarista iscritto
all'albo professionale, di tre anni di pratica professionale,
che può svolgersi anche durante il corso di studi di laurea,
diploma universitario o titolo equipollente, secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
5. Le sessioni di esame sono annuali ed indette con decreto
del Ministro di grazia e giustizia da emanare entro il 31
gennaio di ogni anno.
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