| (Divieto di iscrizione all'albo professionale.
Incompatibilità).
1. L'iscrizione all'albo professionale dei tributaristi non
è consentita, in permanenza di rapporto di lavoro, agli
impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni,
ai quali sia vietato l'esercizio della libera professione.
2. L'iscrizione non è altresì consentita agli esercenti il
commercio in nome proprio o altrui, ai ministri di culto, ai
giornalisti
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professionisti, agli agenti di cambio, ai notai, agli
esattori di pubblici tributi e agli incaricati di gestioni
esattoriali.
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