| (Condizioni per l'iscrizione
all'albo professionale).
1. Per l'iscrizione all'albo professionale è necessario:
a) essere cittadino italiano o italiano
appartenente a territori non uniti politicamente alla
Repubblica italiana, ovvero cittadino di uno Stato membro
della Comunità europea o di uno Stato estero con cui esiste
trattamento di reciprocità;
b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
c) essere in possesso di titolo di studio idoneo e
avere espletato il periodo di pratica di cui all'articolo 4,
comma 4;
d) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio
della professione;
e) avere la residenza nella provincia al cui albo
professionale si chiede l'iscrizione;
f) non avere riportato alcuna delle condanne penali
che, a norma della presente legge, comportano la radiazione
d'ufficio dall'albo professionale, salvo che sia intervenuta
riabilitazione;
g) non trovarsi in alcuna delle situazioni di
incompatibilità previste dall'articolo 5.
2. Coloro che, pur avendo i requisiti di iscrizione
all'albo professionale dei tributaristi, non esercitano
l'attività vengono iscritti all'elenco speciale di cui
all'articolo 6.
3. Gli impiegati delle carriere dirigenziale e direttiva
dell'amministrazione finanziaria, collocati a riposo dopo
almeno venti anni di effettivo servizio, ferme le altre
condizioni di cui al presente articolo, possono essere
iscritti all'albo professionale o all'elenco speciale anche se
non in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione,
decorsi due anni dalla data di collocamento a riposo.
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