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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


850
DDL0060-0014
Progetto di legge Camera n. 60 - testo presentato - (DDL12-60)
(suddiviso in 67 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C60. TESTIPDL
...C60.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 8 Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC60 ZZ12 ZZPD ZZPR
                (Documentazione e procedimento
          per l'iscrizione all'albo professionale).
    1.  L'iscrizione all'albo professionale si ottiene a seguito
  di domanda, redatta in carta legale e rivolta al consiglio
  provinciale nella cui circoscrizione il richiedente ha la
  residenza, corredata dei seguenti documenti:
        a)  certificato di cittadinanza italiana o documento
  attestante che il richiedente ha la cittadinanza di uno Stato
  membro della Comunità europea ovvero documento attestante che
  il richiedente è italiano appartenente a territori non uniti
  politicamente alla Repubblica oppure è cittadino di uno Stato
  estero con cui esiste trattamento di reciprocità;
        b)  certificato autentico o autenticato attestante
  il titolo di studio posseduto;
        c)  certificato autentico o autenticato di
  abilitazione all'esercizio della professione;
        d)  certificato del casellario giudiziale;
        e)  certificato di godimento dei diritti civili;
        f)  cerficato di residenza;
        g)  ricevuta di versamento della tassa di
  concessione governativa di cui al decreto del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive
  modificazioni;
        h)  ricevuta attestante il versamento del contributo
  di iscrizione;
        i)  due fotografie, di cui una autenticata, per il
  rilascio della tessera di riconoscimento;
        l)  dichiarazione con la quale il richiedente
  l'iscrizione afferma, sotto la propria responsabilità, di non
  trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità
  previste dall'articolo 5.
    2.  I richiedenti l'iscrizione ai sensi dell'articolo 9,
  comma 3, in luogo dei certificati
 
                               Pag. 9
 
  di cui al comma 1, lettere  b)  e  c),
  corredano la domanda con documentazione comprovante
  l'appartenenza alla carriera direttiva dell'amministrazione
  finanziaria e il conseguito pensionamento con diritto a
  pensione ordinaria.
    3.  Il consiglio provinciale delibera entro tre mesi dalla
  presentazione della domanda, su relazione di un
  consigliere.
    4.  La deliberazione di cui al comma 3 è motivata e deve
  essere notificata, entro quindici giorni, all'interessato ed
  al pubblico ministero presso il tribunale.  Contro tale
  deliberazione, l'interessato ed il pubblico ministero possono
  proporre ricorso al Consiglio nazionale, nel termine
  perentorio di trenta giorni dalla notifica.  Il ricorso del
  pubblico ministero ha effetto sospensivo.
    5.  Qualora il consiglio provinciale non abbia provveduto in
  ordine alla domanda nel termine stabilito dal comma 3,
  l'interessato può, entro trenta giorni dalla scadenza,
  proporre ricorso al Consiglio nazionale che, richiamati gli
  atti, decide nel merito dell'iscrizione.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-60 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0060 TOTPAG=0032 TOTDOC=0067 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=001 PAGFIN=0009 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=006000 00 FASCIDC=12DDL0060 SORTNAV=0006000 000 00000 ZZDDLC60 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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