| (Documentazione e procedimento
per l'iscrizione all'albo professionale).
1. L'iscrizione all'albo professionale si ottiene a seguito
di domanda, redatta in carta legale e rivolta al consiglio
provinciale nella cui circoscrizione il richiedente ha la
residenza, corredata dei seguenti documenti:
a) certificato di cittadinanza italiana o documento
attestante che il richiedente ha la cittadinanza di uno Stato
membro della Comunità europea ovvero documento attestante che
il richiedente è italiano appartenente a territori non uniti
politicamente alla Repubblica oppure è cittadino di uno Stato
estero con cui esiste trattamento di reciprocità;
b) certificato autentico o autenticato attestante
il titolo di studio posseduto;
c) certificato autentico o autenticato di
abilitazione all'esercizio della professione;
d) certificato del casellario giudiziale;
e) certificato di godimento dei diritti civili;
f) cerficato di residenza;
g) ricevuta di versamento della tassa di
concessione governativa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive
modificazioni;
h) ricevuta attestante il versamento del contributo
di iscrizione;
i) due fotografie, di cui una autenticata, per il
rilascio della tessera di riconoscimento;
l) dichiarazione con la quale il richiedente
l'iscrizione afferma, sotto la propria responsabilità, di non
trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità
previste dall'articolo 5.
2. I richiedenti l'iscrizione ai sensi dell'articolo 9,
comma 3, in luogo dei certificati
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di cui al comma 1, lettere b) e c),
corredano la domanda con documentazione comprovante
l'appartenenza alla carriera direttiva dell'amministrazione
finanziaria e il conseguito pensionamento con diritto a
pensione ordinaria.
3. Il consiglio provinciale delibera entro tre mesi dalla
presentazione della domanda, su relazione di un
consigliere.
4. La deliberazione di cui al comma 3 è motivata e deve
essere notificata, entro quindici giorni, all'interessato ed
al pubblico ministero presso il tribunale. Contro tale
deliberazione, l'interessato ed il pubblico ministero possono
proporre ricorso al Consiglio nazionale, nel termine
perentorio di trenta giorni dalla notifica. Il ricorso del
pubblico ministero ha effetto sospensivo.
5. Qualora il consiglio provinciale non abbia provveduto in
ordine alla domanda nel termine stabilito dal comma 3,
l'interessato può, entro trenta giorni dalla scadenza,
proporre ricorso al Consiglio nazionale che, richiamati gli
atti, decide nel merito dell'iscrizione.
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