| (Cancellazione dall'albo professionale).
1. La cancellazione dall'albo professionale è deliberata
dal consiglio provinciale, oltre che a domanda dell'iscritto,
d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei seguenti
casi:
a) quando ricorra una delle cause di
incompatibilità di cui all'articolo 5;
b) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo
9, salvi i casi di radiazione;
c) quando l'iscritto trasferisce la residenza fuori
della provincia presso il cui albo professionale è iscritto o
comunque si renda irreperibile.
2. La cancellazione, salvi i casi di domanda e di
irreperibilità, è deliberata, a pena di nullità, dopo aver
sentito l'interessato.
3. Le deliberazioni del consiglio provinciale sono
notificate entro quindici giorni all'interessato ed al
pubblico ministero presso il tribunale, i quali possono
proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio
di trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso ha effetto
sospensivo.
4. Il tributarista cancellato dall'albo professionale ha
diritto di esservi reiscritto quando dimostri la cessazione
delle cause che hanno determinato la cancellazione. Il
tributarista che viene reiscritto conserva la precedente
anzianità, dedotta la durata della interruzione. Per la nuova
iscrizione si applicano le disposizioni dell'articolo 10.
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