| (Revisione e comunicazione
dell'albo professionale).
1. Il consiglio provinciale, entro il primo trimestre di
ogni anno, provvede alla revisione dell'albo professionale da
esso tenuto ed alle occorrenti variazioni, osservate, per le
cancellazioni, le relative norme.
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2. Copie dell'albo professionale è trasmessa dal consiglio
provinciale al Ministero di grazia e giustizia, al Consiglio
nazionale, ai magistrati dirigenti della corte d'appello, dei
tribunali e delle preture del distretto e alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura della
provincia.
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