| (Composizione del consiglio provinciale.
Eleggibilità dei consiglieri).
1. L'albo professionale provinciale dei tributaristi è
tenuto da un consiglio composto da cinque membri se gli
iscritti all'albo professionale sono meno di cento, da sette
membri se sono meno di trecento, da nove membri se superano i
trecento.
2. Quando gli iscritti all'albo professionale non
raggiungono il numero di venticinque, essi sono iscritti
all'albo professionale provinciale del capoluogo vicino
determinato dal presidente della corte d'appello competente
per territorio.
3. Gli iscritti all'albo professionale eleggono il
consiglio; tutti gli iscritti sono eleggibili purché abbiano
almeno due anni di anzianità di iscrizione.
4. I componenti del consiglio durano in carica tre anni e
sono rieleggibili.
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