| (Cariche del consiglio provinciale).
1. Ciascun consiglio provinciale elegge tra i propri
componenti il presidente, il segretario e il tesoriere. Se il
consiglio è composto almeno da sette membri, si deve eleggere
anche il vicepresidente che sostituisce il presidente in caso
di assenza o di impedimento.
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2. In mancanza del presidente e del vicepresidente, il
componente più anziano per iscrizione all'albo professionale
e, a pari anzianità, il più anziano per età, svolge le
funzioni ad essi spettanti.
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