| (Riunioni consiliari.
Decadenza dalla carica di consigliere).
1. Il consiglio provinciale è convocato dal presidente
ogni volta che lo ritiene opportuno e, in ogni caso, almeno
una volta ogni sei mesi; è altresì convocato a richiesta dalla
maggioranza dei componenti.
2. Le adunanze del consiglio sono valide quando ad esse
partecipa la maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse
deleghe.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o
di chi ne fa le veci. Le votazioni sono palesi.
4. Il segretario redige il verbale, che è sottoscritto dal
presidente e dal segretario stesso.
5. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non
intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del
consiglio decadono dalla carica. La decadenza viene dichiarata
dal consiglio.
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