| (Convocazione dell'assemblea
per l'approvazione dei conti).
1. Per l'approvazione dei conti, l'assemblea è convocata
mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora,
del luogo e dell'ordine del giorno dell'adunanza. L'avviso,
almeno quindici giorni prima, è spedito a mezzo di lettera
raccomandata a tutti gli iscritti ed affisso in modo visibile
nella sede del consiglio provinciale per la durata di detto
periodo.
2. Se il numero degli iscritti all'albo professionale
supera i cinquecento, la notizia della convocazione,
pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale per due
volte consecutive, può tenere luogo dell'avviso di cui al
comma 1.
3. L'assemblea è regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti
e, in seconda convocazione, che non può avere luogo nello
stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di
intervenuti. Per la validità dell'assemblea i partecipanti non
debbono, in ogni caso, essere meno di dieci.
4. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.
5. Il presidente ed il segretario del consiglio provinciale
assumono, rispettivamente, le funzioni di presidente e di
segretario dell'assemblea degli iscritti.
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