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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


866
DDL0060-0030
Progetto di legge Camera n. 60 - testo presentato - (DDL12-60)
(suddiviso in 67 Unità Documento)
Unità Documento n.30 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C60. TESTIPDL
...C60.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 16 Art. 24.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC60 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Convocazione dell'assemblea per la elezione del consiglio
     provinciale e del collegio dei revisori dei conti).
      1.  Per l'elezione del consiglio provinciale e del
  collegio dei revisori dei conti, il presidente convoca
  l'assemblea degli iscritti all'albo professionale, esclusi i
  sospesi dall'esercizio della professione, almeno quindici
  giorni prima della scadenza del consiglio.
    2.  L'avviso indica il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine
  del giorno dell'adunanza ed è spedito ad ogni iscritto a mezzo
  di lettera raccomandata; è altresì affisso in modo visibile
  nella sede del consiglio provinciale per la durata del periodo
  di cui al comma 1.
    3.  L'assemblea è validamente costituita se interviene
  almeno un sesto degli iscritti all'albo professionale.  Per la
  validità dell'assemblea i partecipanti non debbono, in ogni
  caso, essere meno di dieci.
    4.  I componenti del consiglio provinciale sono eletti dagli
  iscritti, con voto segreto e personale, con il sistema delle
  liste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi
  dei consiglieri da eleggere, anche se scelti tra i candidati
  nelle diverse liste.  Sono eletti i candidati che hanno
  ottenuto il maggior numero di voti.  In caso di parità è
  preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra
  coloro che hanno uguale anzianità di iscrizione, il più
  anziano di età.
    5.  Con le modalità di cui al comma 4 sono altresì eletti i
  componenti del collegio dei revisori dei conti.
    6.  Il presidente e il segretario del consiglio provinciale
  assumono, rispettivamente, le funzioni di presidente e di
  segretario dell'assemblea degli iscritti.
    7.  Trascorse sette ore dall'inizio delle operazioni di
  voto, il presidente, dopo avere ammesso a votare gli elettori
  in quel momento presenti, dichiara chiusa la votazione e
  procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di
  scrutinio, assistito
 
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  da due scrutatori da lui stesso scelti, prima della
  votazione, fra gli elettori presenti.
    8.  Compiuto lo scrutinio e compilata la relativa
  graduatoria, il presidente dichiara il risultato della
  votazione e compie la proclamazione degli eletti, dandone
  pronta comunicazione al Ministero di grazia e giustizia e al
  Consiglio nazionale.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-60 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0060 TOTPAG=0032 TOTDOC=0067 NDOC=0030 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=001 PAGFIN=0017 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=006000 00 FASCIDC=12DDL0060 SORTNAV=0006000 000 00000 ZZDDLC60 NDOC0030 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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