| (Convocazione dell'assemblea per la elezione del consiglio
provinciale e del collegio dei revisori dei conti).
1. Per l'elezione del consiglio provinciale e del
collegio dei revisori dei conti, il presidente convoca
l'assemblea degli iscritti all'albo professionale, esclusi i
sospesi dall'esercizio della professione, almeno quindici
giorni prima della scadenza del consiglio.
2. L'avviso indica il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine
del giorno dell'adunanza ed è spedito ad ogni iscritto a mezzo
di lettera raccomandata; è altresì affisso in modo visibile
nella sede del consiglio provinciale per la durata del periodo
di cui al comma 1.
3. L'assemblea è validamente costituita se interviene
almeno un sesto degli iscritti all'albo professionale. Per la
validità dell'assemblea i partecipanti non debbono, in ogni
caso, essere meno di dieci.
4. I componenti del consiglio provinciale sono eletti dagli
iscritti, con voto segreto e personale, con il sistema delle
liste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi
dei consiglieri da eleggere, anche se scelti tra i candidati
nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è
preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra
coloro che hanno uguale anzianità di iscrizione, il più
anziano di età.
5. Con le modalità di cui al comma 4 sono altresì eletti i
componenti del collegio dei revisori dei conti.
6. Il presidente e il segretario del consiglio provinciale
assumono, rispettivamente, le funzioni di presidente e di
segretario dell'assemblea degli iscritti.
7. Trascorse sette ore dall'inizio delle operazioni di
voto, il presidente, dopo avere ammesso a votare gli elettori
in quel momento presenti, dichiara chiusa la votazione e
procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di
scrutinio, assistito
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da due scrutatori da lui stesso scelti, prima della
votazione, fra gli elettori presenti.
8. Compiuto lo scrutinio e compilata la relativa
graduatoria, il presidente dichiara il risultato della
votazione e compie la proclamazione degli eletti, dandone
pronta comunicazione al Ministero di grazia e giustizia e al
Consiglio nazionale.
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