| (Scioglimento o mancata costituzione
del consiglio provinciale).
1. Il consiglio provinciale può essere sciolto se non è
in grado di funzionare o in caso di contestate gravi
irregolarità.
2. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del
consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario
straordinario che provvede, entro novanta giorni dalla
comunicazione della nomina, alla convocazione dell'assemblea
per l'elezione del consiglio.
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3. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del
commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.
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