| (Sede e composizione
del Consiglio nazionale).
1. Il Consiglio nazionale dei tributaristi ha sede in Roma
ed è composto da quindici membri eletti dai consigli
provinciali fra coloro che hanno un'anzianità di almeno
quattro anni di iscrizione all'albo professionale, con voto
segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e
con voto limitato a non più di due terzi dei consiglieri da
eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse
liste.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. In caso di parità di voti è preferito il
candidato più anziano per iscrizione all'albo professionale e,
tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, più
anziano di età.
3. Ogni consiglio provinciale può eleggere un solo
candidato alla carica di consigliere nazionale.
4. A ciascun consiglio provinciale spetta un delegato per
ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta, fino a
duecento iscritti, ed un delegato per ogni cento iscritti, o
frazione di cento, oltre i duecento iscritti. La qualità di
candidato è incompatibile con quella di delegato.
5. I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre
anni e sono rieleggibili. Fino all'insediamento del nuovo
Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.
6. Non si può far parte contemporaneamente di un consiglio
provinciale e del Consiglio nazionale né di un collegio dei
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revisori dei conti di un consiglio provinciale e del collegio
dei revisori dei conti del Consiglio nazionale.
7. Nei casi di cui al comma 6, in mancanza di opzione entro
venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinunzia alla
carica di componente del consiglio provinciale o di revisore
del consiglio provinciale.
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