| (Collegio dei revisori dei conti
del Consiglio nazionale).
1. Presso il Consiglio nazionale è istituito un collegio
dei revisori dei conti composto di tre membri eletti dai
consigli provinciali tra gli iscritti all'albo professionale
che non siano consiglieri provinciali o nazionali, con voto
segreto e personale e con il sistema delle liste concorrenti,
con voto limitato a non più di due terzi dei membri da
eleggere, anche se scelti tra i candidati nelle diverse
liste.
2. Il collegio dei revisori dei conti elegge al proprio
interno un presidente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono
rieleggibili; alla loro sostituzione si provvede con le
modalità di cui all'articolo 29.
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4. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione
dei fondi e verifica la regolarità del conto consuntivo,
riferendone al Consiglio nazionale.
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