| (Attribuzioni del Consiglio nazionale).
1. Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare le
competenze ad esso attribuite dalla presente legge:
a) vigila sul regolare funzionamento dei consigli
provinciali e ne promuove e coordina le attività per favorire
le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento
dell'attività professionale;
b) esprime parere, a richiesta, su progetti di
legge e di regolamento che interessano la professione;
c) designa i rappresentanti dei tributaristi presso
commissioni ed organizzazioni a carattere nazionale ed
internazionale;
d) studia e promuove ogni opportuna iniziativa per
l'attuazione di forme di previdenza ed assistenza a favore
degli iscritti;
e) determina la misura del contributo da
corrispondersi annualmente dagli iscritti agli albi
professionali per le spese del proprio funzionamento;
f) stabilisce ogni triennio, sentiti i consigli
provinciali, i criteri per la determinazione degli onorari e
delle indennità spettanti ai tributaristi per le prestazioni
inerenti l'esercizio della professione e per la liquidazione
delle spese, con delibera da approvarsi con decreto del
Ministro di grazia e giustizia;
g) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso
le deliberazioni dei consigli provinciali in materia di
iscrizione all'albo professionale, di cancellazione, nonché in
materia disciplinare e sui reclami di cui all'articolo 26;
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h) formula il regolamento per la trattazione dei
ricorsi di propria competenza, da approvarsi con decreto del
Ministro di grazia e giustizia.
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