| (Riunioni consiliari - Decadenza
dalla carica di consigliere nazionale).
1. Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente ogni
volta che lo ritiene opportuno e, in ogni caso, almeno ogni
sei mesi; è altresì convocato a richiesta di almeno cinque dei
suoi membri.
2. Le adunanze del Consiglio nazionale sono valide quando
ad esse partecipa la maggioranza dei suoi componenti. Non sono
ammesse deleghe.
3. In caso di assenza del presidente e del vice presidente,
ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione
all'albo professionale e, in ogni caso di pari anzianità, il
più anziano di età. In mancanza del segretario, ne fa le veci
il consigliere più giovane per età.
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di
voti: in caso di parità, prevale il voto del presidente o di
chi ne fa le veci. Le votazioni non possono essere segrete.
5. Il segretario redige il verbale che è sottoscritto dal
presidente e dal segretario stesso.
6. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non
intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del
Consiglio nazionale, decadono dalla carica. La decadenza è
dichiarata dal Consiglio stesso.
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