| (Reclami).
1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale sui reclami in
materia di iscrizione all'albo professionale, di
cancellazione, nonché in materia disciplinare e di
eleggibilità a componente di un consiglio provinciale, possono
essere impugnate davanti al tribunale del luogo dove ha sede
il consiglio provinciale che ha emesso la decisione,
dall'interessato e dal pubblico ministero, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione
stessa.
2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con
sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.
3. L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso con
l'osservanza delle medesime forme.
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