| (Vigilanza e scioglimento
del Consiglio nazionale).
1. La vigilanza sul Consiglio nazionale è esercitata dal
Ministro di grazia e giustizia.
2. Il Consiglio nazionale può essere sciolto se non sia in
grado di funzionare o in caso di constatate gravi
irregolarità.
3. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del
Consiglio nazionale, le relative funzioni sono affidate ad un
commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni
dalla comunicazione della nomina, ad indire le elezioni del
Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio nazionale e la nomina del
commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e
giustizia.
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