| (Disciplina della produzione e della circolazione delle
armi da guerra).
1. La progettazione, la produzione e la circolazione
delle armi sono ammesse soltanto ai fini della difesa della
Patria o in esecuzione di accordi internazionali conformi alle
disposizioni della presente legge.
2. L'attività di produzione dei sistemi e dei componenti
d'arma può svolgersi esclusivamente su commessa e sotto il
controllo del Governo.
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3. Il Governo cura direttamente, in esecuzione degli
accordi internazionali e nei limiti indicati dalla presente
legge, l'introduzione in Italia, il transito e la fornitura ai
Paesi stranieri dei sistemi e dei componenti d'arma.
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