| (Responsabilità disciplinare
dei tributaristi. Azione disciplinare).
1. Il tributarista che si renda colpevole di abusi o
mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti
non conformi alla dignità e al decoro professionale, è
sottoposto a procedimento disciplinare.
2. Salvo i casi di cui all'articolo 40, comma 1, e
all'articolo 41, comma 1, il consiglio provinciale di
appartenenza del tributarista inizia il procedimento
disciplinare d'ufficio, su richiesta del pubblico ministero
presso il tribunale ovvero a richiesta degli interessati.
3. Se il tributarista è membro di un consiglio provinciale,
la competenza a procedere disciplinarmente spetta al consiglio
provinciale della sede della corte d'appello e, se egli
appartiene a quest'ultimo, al consiglio della sede di corte
d'appello vicina, determinata dal Consiglio nazionale.
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