| (Casi di sospensione).
1. Oltre ai casi di sospensione dall'esercizio
professionale previsti dal codice penale, importano di diritto
la sospensione dall'esercizio della professione:
a) l'interdizione dai pubblici uffici per una
durata non superiore a tre anni;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario, salvo
quanto previsto dall'articolo 41, il ricovero in una casa di
cura e di custodia, l'applicazione di una delle misure di
sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, terzo
comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale;
c) l'emissione di un mandato o un ordine di
cattura;
d) la morosità, per oltre dodici mesi, nel
pagamento dei contributi previsti dalla presente legge.
2. Nei casi previsti dal comma 1, la sospensione è
dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l'interessato
qualora ne faccia richiesta. La durata della sospensione, in
tali casi, non è soggetta a limiti di tempo; l'interessato può
tuttavia chiederne la cessazione ove ne siano venuti meno i
presupposti ovvero la revoca quando dimostri di avere pagato i
contributi dovuti.
3. Il consiglio provinciale pronuncia la sospensione nei
casi di abusi o di mancanze gravi che ledano il decoro e la
dignità professionale.
4. Il tributarista cui sia stata applicata la censura è
punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre
in una nuova trasgressione.
| |